Sequestro penale e demolizione: nuova notifica dopo il dissequestro (C.G.A.R.S. n. 116 del 25.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il sequestro penale dell’immobile non determina la nullità dell’ordine di demolizione e non ne incide sulla legittimità, ma impedisce la concreta esecuzione dell’ordine medesimo. Una volta acquisita notizia della cessazione del sequestro, il Comune deve notificare nuovamente all’interessato l’ordinanza di demolizione già adottata, concedendogli un nuovo termine per l’eventuale ottemperanza, oppure adottare un nuovo ordine di demolizione. L’acquisizione gratuita al patrimonio comunale ha natura sanzionatoria e presuppone un previo accertamento di inottemperanza riferito a un ordine concretamente eseguibile. Non è configurabile in capo al responsabile dell’abuso un dovere di collaborazione al dissequestro dei beni.

Il Fatto

Il ricorrente impugnava davanti al TAR Sicilia l’atto con cui il Comune di Palermo aveva accertato l’inottemperanza all’ingiunzione a demolire e disposto l’acquisizione al patrimonio comunale dell’area e dei manufatti abusivi. L’ordine di demolizione era stato notificato nel 2007, quando le opere erano già sottoposte a sequestro penale. Il vincolo era cessato nel febbraio 2012, con il deposito della sentenza d’appello che aveva definito il giudizio penale.

Il ricorrente sosteneva che, venuto meno il sequestro, il Comune avrebbe dovuto notificare un nuovo ordine di demolizione, non potendo operare automaticamente l’effetto ablatorio del termine decorso in un periodo di indisponibilità del bene. Lamentava inoltre l’assenza di una planimetria idonea a individuare l’area da acquisire.

La Motivazione della Corte

Il TAR aveva accolto solo in parte: aveva escluso l’effetto esimente del sequestro, ritenendo che questo sospenda l’efficacia e non la legittimità dell’obbligo di demolizione, con la conseguenza che, dal dissequestro, il destinatario sarebbe tenuto a eseguire l’ordine entro novanta giorni. Aveva invece annullato l’acquisizione della superficie ulteriore rispetto al sedime.

Il Collegio ha ribadito l’indirizzo del C.G.A.R.S. secondo cui, in caso di sequestro penale, il Comune, acquisita notizia della cessazione del vincolo, deve notificare nuovamente l’ordinanza di demolizione, concedendo un nuovo termine per l’ottemperanza (C.g.a.r.s., sez. giur., 20 agosto 2024, n. 679; 16 gennaio 2024, n. 31; sez. riun., parere 13 ottobre 2020, n. 277).

La Corte ha escluso che sul responsabile dell’abuso gravi un dovere di collaborazione al dissequestro, non essendovi alcun obbligo normativo di porre in essere attività pregiudizievole del proprio patrimonio (C.g.a.r.s., sez. riun., n. 301/2018; Cons. Stato, sez. VI, 17 maggio 2017, n. 2337). Il sequestro, dunque, non incide sulla legittimità del provvedimento, ma ne impedisce l’esecuzione, salvo che l’interessato chieda volontariamente il dissequestro per ottemperare.

Venuto meno il vincolo, la natura sanzionatoria dell’acquisizione gratuita impone di consentire al destinatario di demolire in luogo dell’acquisizione e all’amministrazione di rivalutare la fattispecie, anche in ragione del tempo trascorso. Il Comune deve quindi notificare nuovamente l’ordinanza con nuovo termine, o adottare un nuovo ordine.

Nel caso concreto, l’acquisizione era stata formalizzata sulla base dell’ingiunzione del 12 ottobre 2007, senza ulteriori provvedimenti dopo la restituzione dei beni. L’appello è stato pertanto accolto e il provvedimento impugnato annullato, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione, con compensazione delle spese in ragione della non univoca giurisprudenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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