Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro e poteri del commissario ad (TAR Sardegna n. 1142 del 11.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza ai sensi dell’art. 112 cod. proc. amm. presuppone l’accertamento del passaggio in giudicato del provvedimento e l’inutile decorso del termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Accertata l’inerzia dell’amministrazione, il giudice amministrativo ordina l’esecuzione del giudicato entro un termine congruo. Per il caso di persistente inottemperanza nomina commissario ad acta un dirigente della stessa amministrazione debitrice, con facoltà di delega. Il commissario esegue il giudicato anche mediante il ricorso all’istituto del pagamento in conto sospeso previsto dall’art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996, ma, trattandosi di dipendente pubblico interno, non dà luogo a liquidazione di compenso.
Il Fatto
La ricorrente ha agito davanti al TAR Sardegna per ottenere l’ottemperanza alla sentenza con cui il Tribunale di Tempio Pausania, in funzione di giudice del lavoro, le aveva riconosciuto il diritto al beneficio economico di € 500,00 annui tramite la Carta Elettronica del docente, per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024, di cui all’art. 1 della legge n. 107/2015. Il giudice del lavoro aveva condannato il Ministero ad erogare la prestazione, previa emissione della Carta e accredito della somma, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.
La sentenza, pubblicata il 15 maggio 2024, era passata in giudicato per mancata impugnazione, come attestato dalla Cancelleria il 19 agosto 2025. Alla notifica del titolo esecutivo, avvenuta il 30 aprile 2025, non era seguito alcun adempimento, salvo il pagamento delle spese ai difensori. Decorso inutilmente il termine di 120 giorni, la ricorrente ha chiesto la condanna dell’amministrazione all’esecuzione e, in caso di persistente inottemperanza, la nomina di un commissario ad acta.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha verificato la sussistenza dei presupposti del giudizio di ottemperanza. Dagli atti è emerso che la sentenza del giudice del lavoro è stata notificata al Ministero presso la sede reale il 30 aprile 2025 ed è passata in giudicato, come da attestazione rilasciata dal Tribunale di Tempio Pausania il 19 agosto 2025. Il ricorso è stato ritualmente notificato il 29 ottobre 2025.
Su tali basi il TAR ha ritenuto inutilmente decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, come convertito. La domanda di ottemperanza è stata pertanto accolta e il Ministero condannato, ove non abbia nelle more già ottemperato, a dare piena e completa esecuzione alla pronuncia nel termine di 120 giorni decorrenti dalla comunicazione in via amministrativa della decisione o dalla sua notificazione, se anteriore.
Per il caso di persistente inottemperanza il Tribunale ha nominato sin d’ora commissario ad acta il Responsabile pro tempore della Direzione generale per gli Ordinamenti Scolastici, la Formazione del Personale Scolastico e la Valutazione del Sistema Nazionale di Istruzione del Ministero, con facoltà di delega ad altro dirigente, anche a livello territoriale. Al commissario, quale organo ausiliario del giudice, è assegnato il termine di 90 giorni dalla richiesta della parte interessata per porre in essere gli atti necessari all’esecuzione.
Il Collegio ha inoltre stabilito che il commissario eseguirà la sentenza anche ricorrendo, in caso di incapienza di fondi, ai capitoli di bilancio destinati ai pagamenti in questione e all’istituto del pagamento in conto sospeso, come disciplinato dall’art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996 e relativi decreti attuativi. Poiché le funzioni commissariali sono affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’amministrazione debitrice, non è stata disposta alcuna liquidazione di compenso. Le spese di lite, liquidate in € 600,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato, sono poste a carico del Ministero con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Nota della Redazione
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