Revoca programma protezione collaboratore di giustizia: violazioni comportamentali e sindacato del giudice amministrativo (TAR Lazio n. 10820 del 11.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La revoca delle speciali misure di protezione per i collaboratori di giustizia, nelle ipotesi di revoca facoltativa disciplinate dall’art. 13 quater, comma 2, D.L. n. 8/1991, costituisce esercizio di potere discrezionale dell’Amministrazione, il cui provvedimento è sindacabile dal giudice amministrativo solo per errori di fatto, illogicità manifesta, irrazionalità o travisamento dei fatti, senza possibilità di sostituzione della propria valutazione a quella dell’organo competente. La violazione degli impegni assunti all’atto dell’ingresso nel circuito tutorio ai sensi dell’art. 12 D.L. n. 8/1991 — quale l’attività lavorativa svolta senza autorizzazione e l’allontanamento dal luogo di protezione senza comunicazione — integra un fatto valutabile ai fini della revoca, a condizione che la Commissione dia conto nella motivazione del bilanciamento tra l’interesse statale alla collaborazione e l’interesse dell’interessato all’incolumità personale. La cessazione del programma speciale non implica automaticamente il venir meno di ogni esigenza di tutela, ben potendo l’Amministrazione disporre l’attivazione di misure ordinarie di protezione. In tema di partecipazione procedimentale, la mancata comunicazione di avvio del procedimento non determina l’annullamento del provvedimento quando l’Amministrazione dimostri, ai sensi dell’art. 21 octies, comma 2, legge n. 241/1990, che il suo contenuto non avrebbe potuto essere diverso.
Il Fatto
Un collaboratore di giustizia, la sua convivente e la figlia impugnavano la delibera della Commissione centrale, adottata nella riunione del 20.12.2023, con cui era stata disposta la revoca del programma di protezione speciale. Il provvedimento traeva origine da due comunicazioni del Servizio Centrale di Protezione che segnalavano plurime violazioni comportamentali: il collaboratore si era recato nella città natia per un tatuaggio senza autorizzazione e si allontanava spesso dalla località protetta senza darne notizia; la figlia svolgeva da due anni attività lavorativa per conto del fratello del collaboratore, estraneo al circuito tutorio, senza contratto e senza autorizzazione.
La Direzione Distrettuale Antimafia si era espressa per la cessazione del programma, essendo terminati gli impegni processuali, mentre la Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo aveva reso parere favorevole alla revoca per incompatibilità dei comportamenti con la tutela. I ricorrenti deducevano, tra l’altro, la violazione dell’art. 13 quater D.L. n. 8/1991, il difetto di istruttoria e motivazione, e la violazione dell’art. 7 legge n. 241/1990 per mancata comunicazione di avvio del procedimento.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente ricostruito il quadro normativo, distinguendo nell’art. 13 quater D.L. n. 8/1991 le ipotesi di revoca obbligatoria da quelle di revoca facoltativa, rientrando nella seconda categoria le violazioni degli impegni assunti ai sensi dell’art. 12, il ritorno non autorizzato nei luoghi di trasferimento e ogni azione che riveli l’identità o la residenza. Ha quindi rammentato il consolidato orientamento per cui la valutazione della condotta del sottoposto alle misure protettive e il giudizio sull’incompatibilità del comportamento con il permanere della tutela appartengono alla sfera discrezionale dell’Amministrazione, spettando al giudice la sola verifica di aderenza ai presupposti normativi, ai dati di fatto e ai criteri di logica e razionalità.
Pur riconoscendo che il caso in esame rientrava nell’ipotesi di revoca facoltativa, il Collegio ha ritenuto il ricorso infondato, esaminando congiuntamente i motivi per la loro connessione. La Commissione aveva correttamente evidenziato che il collaboratore, lavorando senza autorizzazione e allontanandosi dal luogo di protezione senza dare avviso degli spostamenti, aveva vanificato la finalità di mimetizzazione del programma, violando gli impegni sottoscritti all’ingresso nel circuito tutorio. Tali violazioni, secondo il Collegio, danno vita a un vero e proprio contratto ad oggetto pubblico, nel cui ambito trovano applicazione i principi di buona fede, lealtà e correttezza.
Quanto alla dedotta mancata valutazione del pericolo, il Collegio ha escluso ogni contraddittorietà nella contestuale previsione di misure ordinarie di protezione, poiché la cessazione del programma speciale non implica automaticamente il venir meno di ogni esigenza di tutela. In relazione alla violazione dell’art. 7 legge n. 241/1990, ha infine ritenuto applicabile l’art. 21 octies, comma 2, della medesima legge, avendo l’Amministrazione dimostrato che il provvedimento non avrebbe potuto avere contenuto diverso. Il ricorso è stato conseguentemente respinto, con compensazione delle spese di lite.
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Nota della Redazione
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