Rinuncia al ricorso non notificata e improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse (TAR Trentino-Alto Adige n. 116 del 10.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
La rinuncia al ricorso che non sia stata notificata alle altre parti nei termini previsti dall’art. 84, comma 3, cod. proc. amm. non integra i presupposti della rinuncia rituale e non determina l’estinzione del giudizio. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato improcedibile ai sensi dell’art. 84, comma 4, cod. proc. amm., tutte le volte in cui dal comportamento della parte possa desumersi la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione della causa. La declaratoria di improcedibilità presuppone comunque l’accertamento in concreto del venir meno dell’interesse, non essendo sufficiente la sola irritualità dell’atto. In presenza di una pronuncia di natura processuale, la regolazione delle spese può essere derogata al criterio della soccombenza e integralmente compensata.
Il Fatto
Il ricorrente, militare in servizio, era stato temporaneamente assegnato presso una sede diversa per prestare assistenza a una persona con handicap in situazione di gravità, ai sensi dell’art. 33, comma 5, legge n. 104/1992. Venuto meno il presupposto dell’assistenza, l’Amministrazione ne aveva disposto il rientro presso la sede di originaria appartenenza.
Riconosciutagli successivamente una condizione di invalidità e lo status di persona con handicap ai sensi dell’art. 3, comma 1, legge n. 104/1992, il militare aveva chiesto l’assegnazione temporanea ex art. 21 legge n. 104/1992. Il Ministero aveva dichiarato l’istanza inammissibile, rilevando che l’interessato non aveva partecipato all’interpello di mobilità e che, non essendo vincitore di pubblico concorso, non poteva accedere all’agevolazione. Da qui il ricorso per l’annullamento del diniego e del bando di mobilità nazionale, nella parte in cui non consentiva l’istanza in corso di procedura e la partecipazione all’incarico rivestito.
La Motivazione della Corte
Nel corso del giudizio il ricorrente ha depositato, in data 31 marzo 2025, una dichiarazione di rinuncia al ricorso, chiedendo la declaratoria di cessazione della materia del contendere per sopravvenuta carenza di interesse e la compensazione delle spese. La scelta era motivata dal sopraggiungere di ulteriori accertamenti sanitari, dai quali si prospettava il congedo per riforma per inidoneità permanente al servizio militare: evenienza che avrebbe reso priva di utilità la pretesa di assegnazione temporanea.
Il Collegio ha rilevato che la rinuncia non era stata notificata alle altre parti. Difettavano quindi i presupposti della rinuncia rituale richiesti dall’art. 84, comma 3, cod. proc. amm., che impone la notificazione almeno dieci giorni prima dell’udienza. La conseguenza processuale non poteva essere l’estinzione del giudizio, ma l’improcedibilità del ricorso ai sensi dell’art. 84, comma 4, cod. proc. amm.
La soluzione è coerente con l’orientamento richiamato dal Collegio, che cita Cons. Stato, sez. IV, sent. 16 maggio 2024, n. 4350. Il giudice amministrativo non si limita a prendere atto dell’atto irrituale: verifica se dal complesso del comportamento della parte sia desumibile il venir meno dell’interesse alla decisione. Nel caso concreto il Collegio ha ritenuto che la sopravvenuta carenza di interesse emergesse con evidenza dalla dichiarazione depositata e dalle ragioni che la sostenevano, così da giustificare la pronuncia di improcedibilità.
Sul piano delle spese, il Collegio ha derogato al criterio della soccombenza e ne ha disposto l’integrale compensazione. La decisione si fonda su due ragioni: la natura in rito della pronuncia e l’assoluta peculiarità della vicenda fattuale esaminata. Il dispositivo dichiara quindi il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, compensa le spese e ordina l’esecuzione della sentenza da parte dell’autorità amministrativa, oltre all’oscuramento delle generalità delle parti a tutela dei dati personali.
Nota della Redazione
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