Cessazione della materia del contendere per annullamento in autotutela della SCIA (TAR Puglia n. 827 del 03.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La cessazione della materia del contendere va dichiarata quando, nelle more del giudizio, l’Amministrazione abbia adottato un provvedimento satisfattivo della pretesa sostanziale azionata dal ricorrente. L’atto sopravvenuto di annullamento in autotutela della SCIA impugnata integra gli estremi della sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, non essendo necessaria una pronuncia nel merito della controversia. Le spese di lite possono essere compensate in ragione dell’oggettiva incertezza determinata dall’alterno esito dei precedenti gradi di giudizio.
Il Fatto
La società ricorrente impugnava il diniego di autotutela formatosi sulla SCIA presentata in data 30.5.2020 dalla controinteressata per l’esecuzione di ulteriori lavori su di un immobile, già assentito con permesso di costruire. La vicenda si inseriva in un pregresso contenzioso relativo al titolo edilizio originario, sul quale era intervenuta la sentenza del Consiglio di Stato che, riformando parzialmente la decisione di primo grado, aveva riscontrato vizi del titolo e invitato l’Ente a rivalutare la questione.
A seguito di tale pronuncia, il Comune adottava la nota dirigenziale con cui annullava in autotutela la SCIA oggetto del ricorso. Le parti concordavano sul fatto che tale sopravvenienza avesse determinato il sostanziale soddisfacimento della pretesa fatta valere in giudizio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato che l’annullamento in autotutela della SCIA, intervenuto in pendenza del giudizio, ha privato di ogni utilità la decisione sulla domanda di annullamento del diniego. L’atto sopravvenuto ha infatti eliminato l’atto impugnato e soddisfatto integralmente l’interesse sostanziale del ricorrente, con conseguente cessazione della materia del contendere.
La declaratoria di cessazione prescinde dall’accertamento nel merito della fondatezza delle censure, essendo sufficiente la verifica dell’intervenuto conseguimento del bene della vita cui il ricorso era preordinato. Il Collegio ha conseguentemente dichiarato l’estinzione del giudizio senza pronunciarsi sulle questioni di merito.
Quanto alle spese di lite, il Tribunale ne ha disposto la compensazione, valorizzando la circostanza che il Comune aveva inizialmente consentito i lavori in forza della sentenza di primo grado che confermava il permesso di costruire, per poi attivarsi in autotutela soltanto dopo la riforma parziale disposta dal giudice d’appello. L’alterno esito dei precedenti gradi di giudizio ha pertanto integrato i giusti motivi di compensazione.
Nota della Redazione
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