Porto di fucile, affidabilità e contesto familiare criminale (TAR Campania n. 1664 del 15.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il diniego o la revoca dell’autorizzazione al porto d’armi non presuppongono un giudizio di pericolosità sociale del richiedente né un comprovato abuso nell’uso delle armi. L’Amministrazione può fondare il giudizio di non affidabilità su fatti privi di rilievo penale purché la valutazione sia razionale e congruamente motivata, poiché la misura ha natura cautelare e preventiva e non sanzionatoria. Il pericolo di abuso va accertato con ragionamento induttivo e probabilistico, secondo il criterio del “più probabile che non”. Sono indici sintomatici sufficienti la frequentazione di soggetti gravati da precedenti penali e i legami familiari con un contesto criminale, nonché l’assenza di comprovata estraneità a tale contesto.

Il Fatto

Il ricorrente impugna il provvedimento con cui la Questura ha disposto il mancato accoglimento dell’istanza relativa alla licenza di porto di fucile per uso caccia, ritenendo non sussistente il requisito dell’affidabilità. L’Amministrazione fonda il diniego sulla frequentazione di soggetti controindicati e sulla presenza, nel contesto familiare, di soggetti pregiudicati: i legami di affinità, per via della moglie, con un contesto ambientale criminale non consentirebbero di escludere condizionamenti o richieste di disponibilità delle armi.

Il ricorrente deduce difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, carenza di motivazione e illogicità, contestando la mancata indicazione dei soggetti controindicati e dei relativi precedenti, la risalente collocazione temporale delle frequentazioni e la valutazione operata in astratto. L’Amministrazione chiede il rigetto del ricorso.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla giurisprudenza amministrativa, richiamando Cons. Stato, Sez. III, n. 7967 del 2021, per escludere l’esistenza di una posizione di diritto soggettivo assoluto all’ottenimento e alla conservazione del porto d’armi in deroga al divieto di cui all’art. 699 cod. pen. e all’art. 4, comma 1, legge n. 110 del 1970. Ai sensi degli artt. 11, 39 e 43 Tulps l’Amministrazione può legittimamente valorizzare situazioni non ascrivibili alla “buona condotta”.

Nella valutazione discrezionale possono essere apprezzati, quali indici rivelatori della possibilità d’abuso, anche fatti privi di rilievo penale, purché la considerazione non sia irrazionale e sia motivata in modo congruo. La misura in materia di armi non ha intento sanzionatorio, ma natura essenzialmente cautelare e impronta preventiva, a tutela dell’incolumità dei consociati.

Il Collegio richiama poi Cons. Stato, Sez. III, n. 11470 del 2022: il pericolo di abuso va desunto da elementi non immaginari o aleatori, secondo un ragionamento induttivo di tipo probabilistico che non richiede la certezza tipica dell’accertamento penale. Il giudizio di non affidabilità risulta anzi più stringente rispetto a quello di pericolosità sociale, potendo giustificare il diniego anche in situazioni prive di condanne o di misure di pubblica sicurezza. Il sindacato del giudice amministrativo investe la ragionevolezza e la proporzionalità della prognosi inferenziale.

Sul caso analogo richiama Cons. Stato, Sez. III, n. 2063 del 2025: l’esigenza di tutela anticipata dell’ordine pubblico postula l’esistenza di circostanze serie e oggettivamente apprezzabili, valutate secondo ragionevolezza e proporzione. I legami e le frequentazioni con familiari gravati da precedenti penali, unitamente all’assenza di una comprovata estraneità al nucleo di origine, costituiscono elementi sintomatici sufficienti. Il Collegio richiama altresì TAR Calabria n. 433 del 2024, secondo cui la motivazione non deve essere particolareggiata, salvi gli ovvi limiti della razionalità.

Alla luce di tali coordinate il ricorso è infondato. La frequentazione di soggetti gravati da precedenti, riscontrata in un ampio arco temporale tra il 2012 e il 2022, e lo stretto legame della moglie convivente con la famiglia di origine, comprendente pregiudicati, consentono di includere il ricorrente in un contesto relazionale generatore di occasioni di contatto e di pressione. L’omessa indicazione dei nominativi non è decisiva, poiché le informazioni sui precedenti dei soggetti coinvolti hanno consentito al ricorrente di ricostruire gli episodi e di fornire spiegazioni, risultate insufficienti. Le spese di lite sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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