Cessazione della materia del contendere per sopravvenuto pagamento in giudizio di ottemperanza (TAR Lombardia n. 2619 del 26.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, il pagamento integrale di quanto dovuto dall’Amministrazione in esecuzione della sentenza passata in giudicato, se intervenuto dopo la proposizione del ricorso, determina la cessazione della materia del contendere. L’esecuzione tardiva non elide la soccombenza virtuale dell’Amministrazione, che resta conseguentemente tenuta al rimborso delle spese di giudizio, liquidate dal giudice dell’ottemperanza e distratte in favore del difensore dichiaratosi antistatario ai sensi dell’art. 93 cod. proc. civ..
Il Fatto
Una docente a tempo determinato aveva prestato servizio presso il Ministero dell’Istruzione e del Merito per diversi anni scolastici, in forza di contratti a termine. Con sentenza del Tribunale di Milano, l’Amministrazione era stata condannata a corrisponderle la somma di euro 5.593,94, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, a titolo di indennità sostitutiva delle ferie e festività non godute.
Non avendo l’Amministrazione spontaneamente eseguito la pronuncia, la ricorrente proponeva ricorso per l’ottemperanza al fine di ottenere l’adempimento coattivo.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato che, in prossimità della camera di consiglio, la ricorrente aveva depositato una nota con cui dichiarava che l’Amministrazione aveva dato esecuzione alla sentenza, provvedendo al pagamento di quanto dovuto. Tale sopravvenienza ha integrato l’integrale soddisfazione della pretesa azionata in sede di ottemperanza.
Il giudice ha quindi dichiarato la cessazione della materia del contendere, non essendovi più alcuna utilità da conseguire attraverso la prosecuzione del giudizio. Sul punto, la pronuncia si inserisce nel consolidato orientamento secondo cui l’esecuzione spontanea della sentenza, ancorché successiva alla proposizione del ricorso, priva di oggetto la domanda di ottemperanza.
Quanto alle spese di lite, il Collegio ha applicato il principio della soccombenza virtuale: poiché l’esecuzione è intervenuta dopo l’instaurazione del giudizio, l’Amministrazione resistente è stata condannata al rimborso delle spese, liquidate in euro 800, oltre spese generali e accessori di legge se dovuti, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
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Nota della Redazione
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