Cassa integrazione e sospensione per autorizzazioni paesaggistiche (TAR Piemonte n. 1478 del 30.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sospensione dell’attività lavorativa determinata dall’attesa dei tempi tecnici necessari al rilascio di un’autorizzazione paesaggistica non integra il requisito della non imputabilità richiesto per la cassa integrazione guadagni ordinaria. L’istituto opera in via di stretta interpretazione e non può essere piegato a socializzare il rischio di impresa. Quando la sospensione dei lavori è riconducibile alla volontà della committenza o della subappaltante e risulta contrattualmente prevista e regolamentata, la relativa imprevedibilità è esclusa e la tutela del lavoratore non può gravare sulla collettività.
Il Fatto
Una società operante nel settore edile ha presentato domanda di CIG ordinaria per mancanza di ordini e commesse, in relazione a un’unità produttiva impiegata in un subappalto di tinteggiature. Il direttore della sede territoriale dell’ente previdenziale ha respinto l’istanza, rilevando che la sospensione del cantiere dipendeva dall’attesa dell’approvazione, da parte della Commissione Locale per il paesaggio, dell’utilizzo di una specifica tinta.
La società ha proposto ricorso al Comitato amministratore competente, che lo ha respinto con la delibera impugnata. Di qui il ricorso al giudice amministrativo per l’annullamento di tale provvedimento, affidato a censure di violazione di legge e di eccesso di potere per carenza e incongruenza della motivazione. L’ente previdenziale si è costituito senza articolare controdeduzioni.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina congiuntamente le censure e muove dalla norma che consente l’integrazione salariale per contrazione dell’attività produttiva, consentita in presenza di situazioni aziendali dovute a eventi transitori e non imputabili all’imprenditore o agli operai, oppure determinate da situazioni temporanee di mercato.
Richiamando la giurisprudenza amministrativa consolidata, il Tribunale precisa che il requisito della non imputabilità implica l’assoluta estraneità dell’evento rispetto alla sfera del datore di lavoro, sotto il profilo della prevedibilità e della responsabilità. I fatti interruttivi devono risultare estranei anche alla sfera di soggetti terzi, come la committenza, cui possa riferirsi la responsabilità dell’accaduto.
Ne deriva, secondo la pronuncia, che per cause non imputabili devono intendersi solo le cause esterne ai rapporti contrattuali con i terzi, non quelle interne agli stessi. Diversamente, l’istituto verrebbe piegato a socializzare il rischio d’impresa. I comportamenti inadempienti o scorretti dei contraenti restano, dunque, estranei all’area dell’intervento di garanzia.
Applicando tali principi, il Collegio rileva che la sospensione del cantiere è riconducibile alla volontà della subappaltante e, in definitiva, al rischio di impresa. Il contratto di subappalto prevedeva la possibilità di sospensione dei lavori e regolava l’indennizzo dovuto, sicché la sospensione configura una circostanza già prevista e regolamentata: l’imprevedibilità è esclusa.
Il ricorso è pertanto infondato e viene rigettato. Il Collegio dispone l’integrale compensazione delle spese di lite per giusti ed eccezionali motivi.
Nota della Redazione
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