Accesso agli atti prefettizi e divieto di detenzione armi (TAR Calabria n. 1170 del 17.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
Le esclusioni dall’accesso previste dall’art. 3, comma 1, lett. a), del D.M. Interno 16 marzo 2022 non operano in senso assoluto. Esse vanno interpretate alla luce dell’art. 24, comma 7, legge n. 241/1990, che impone di garantire l’accesso ai documenti la cui conoscenza sia necessaria per curare o difendere i propri interessi giuridici. Il bilanciamento tra segretezza e difesa è operato a monte dal legislatore, con la conseguenza che le esigenze di tutela dell’ordine pubblico cedono davanti a quelle difensive. Il diniego che si limiti a un richiamo generico alla normativa ministeriale è pertanto illegittimo. L’ostensione va disposta con modalità che escludano o mascherino le valutazioni e i giudizi funzionali alla sicurezza pubblica.

Il Fatto

Il ricorrente aveva ricevuto la notifica di un decreto di divieto di detenzione di armi, munizioni ed esplosivi emesso dal Prefetto. Il provvedimento si fondava su un atto istruttorio del Comando dei Carabinieri e su alcune circostanze sintetiche: quattro deferimenti per reati collocabili tra il 2013 e il 2022 e contatti, risalenti al periodo 2009-2023, con soggetti pregiudicati o legati ad ambienti della criminalità organizzata.

Il ricorrente aveva chiesto l’accesso alla documentazione relativa al procedimento. La Prefettura aveva respinto l’istanza sul presupposto che gli atti fossero sottratti all’accesso ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. a), del D.M. Interno 16 marzo 2022. Da qui il ricorso, con cui si deduce l’illegittimità del diniego per insufficienza della motivazione e violazione della normativa di settore. L’amministrazione si era costituita eccependo l’infondatezza.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla constatazione che la documentazione rientra nell’ambito oggettivo della norma ministeriale invocata. Ritiene però di non poterne dare un’interpretazione strettamente letterale, richiamando la propria giurisprudenza (TAR Calabria n. 859 del 2020; n. 381 del 2024). Un’applicazione letterale determinerebbe una sottrazione sostanzialmente generalizzata alle richieste ostensive di quasi tutti i documenti dell’Amministrazione dell’Interno, con palese frustrazione delle finalità della legge n. 241/1990.

Occorre invece guardare all’art. 24 della legge n. 241/1990 per individuare i limiti entro cui la deroga opera. La norma consente al Governo di prevedere casi di sottrazione in relazione alla salvaguardia dell’ordine pubblico e alla prevenzione e repressione della criminalità. Precisazione decisiva: deve comunque essere garantito l’accesso ai documenti la cui conoscenza sia necessaria per curare o difendere i propri interessi giuridici. Il legislatore ha così operato a monte un bilanciamento degli interessi, affermando la cedevolezza delle esigenze di segretezza davanti a quelle di difesa, ove i documenti risultino necessari (Cons. Stato n. 4493 del 2014).

Su queste basi il Collegio giudica non persuasiva la giustificazione del diniego, che si è limitato a un riferimento quanto mai generico alla normativa ministeriale. Non convince neppure la tesi della resistente sulla carenza dei presupposti dell’interesse diretto, concreto e attuale ex artt. 22 e ss. della legge sul procedimento: la spirata impugnazione del divieto di detenzione armi non esclude che il diniego di accesso abbia inciso sulla scelta di esercitare la difesa nelle ulteriori forme consentite.

La tendenziale segretezza va dunque contemperata con le esigenze di difesa, agendo ove possibile sulle modalità dell’ostensione. Il Collegio afferma il diritto del ricorrente all’accesso e individua le modalità idonee al contemperamento: l’Ufficio dovrà escludere o mascherare ogni indicazione diversa dalla identificazione dei soggetti controindicati frequentati dal ricorrente, così da preservare le esigenze di sicurezza pubblica. Il ricorso è quindi accolto, con annullamento del diniego e ordine all’amministrazione di consentire l’accesso entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della decisione. Le spese seguono la soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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