Revoca delle misure cautelari e attualità del pericolo di infiltrazione mafiosa (TAR Toscana n. 1170 del 15.10.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’informazione interdittiva antimafia dà attuazione a una fattispecie di pericolo, il cui accertamento non richiede la certezza propria della responsabilità penale, ma si fonda su indizi gravi, precisi e concordanti che rendano il rischio di infiltrazione “più probabile che non”. Il limite invalicabile è che l’amministrazione non sconfini nel sanzionare semplici sospetti: occorrono seri e univoci elementi fattuali dai quali inferire il tentativo di infiltrazione. La revoca delle misure cautelari disposta per cessazione delle esigenze cautelari non infirma i gravi indizi né il giudizio di attualità del rischio infiltrativo. La sopravvenuta sentenza di condanna in primo grado, pur esclusa l’aggravante mafiosa, non muta la legittimità del provvedimento, valutata al momento della sua adozione.
Il Fatto
Il ricorrente, imprenditore attivo nell’estrazione e commercializzazione di materiali inerti, impugna l’informazione interdittiva antimafia emessa dal Prefetto di Firenze ai sensi dell’art. 89-bis d.lgs. n. 159/2011. Il provvedimento nasce da un’interrogazione in Banca dati antimafia effettuata dal Comune di Scandicci, presso il quale pendeva una richiesta di permesso a costruire.
La Prefettura aveva già adottato due interdittive nei confronti delle società del ricorrente. Il rischio infiltrativo è desunto dall’ordinanza di custodia cautelare del G.I.P. di Firenze, nell’ambito di un’indagine della D.D.A. sull’illecito smaltimento di residui industriali della lavorazione del cuoio. Al ricorrente erano contestati reati di estorsione e turbativa d’asta con metodo mafioso. La misura cautelare era stata poi revocata per cessazione delle esigenze cautelari. Il ricorrente deduce l’insussistenza del rischio attuale, il travisamento dei presupposti, la violazione del principio di proporzionalità e il difetto di contraddittorio procedimentale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge il ricorso muovendo dalla natura del potere prefettizio. Il pericolo di infiltrazione mafiosa integra una fattispecie cautelare di pericolo, accertabile secondo il criterio del “più probabile che non”. Il limite invalicabile è rappresentato dall’esigenza di non sanzionare semplici sospetti: servono seri ed univoci elementi fattuali. Il Tribunale richiama la propria precedente pronuncia TAR Toscana, IV sez., n. 994 del 2023, che a sua volta cita Cons. Stato, sez. III, n. 758 del 2019.
Nel merito, il rischio è stato desunto dall’ordinanza cautelare in osservanza dell’art. 84, comma 4, d.lgs. n. 159/2011. Il richiamo è ai reati di estorsione e turbativa d’asta commessi con metodo mafioso, rientranti tra i delitti dell’art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen.. Il contatto con soggetti organici alla cosca, attraverso un intermediario assunto come responsabile commerciale, non è disconosciuto: è ammesso dal ricorrente in sede penale. Emergono rapporti di frequentazione e una cena con esponenti contigui a sodalizi criminali. Tali circostanze sono sintomatiche del rischio di condizionamento. La giurisprudenza citata (Cons. Stato, sez. III, n. 9558 del 2022) valorizza contatti e frequentazioni non casuali quali elementi accessori del rischio. Il Tribunale aggiunge che, anche in assenza di consapevolezza, la debolezza dell’impresa incapace di respingere gli approcci integra da sola il pericolo di condizionamento.
Il nucleo del ricorso è la revoca delle misure cautelari, motivata dal G.I.P. con l’affermazione che il collegamento con la criminalità non è più in atto. Il Collegio ne ridimensiona la portata. La valutazione del G.I.P. ha riguardato le esigenze cautelari e il pericolo di reiterazione, non i gravi indizi, rimasti fermi. Il G.I.P. ha dato atto che nessuna circostanza nuova aveva modificato il quadro e che l’originario compendio indiziario era intatto. L’assenza di contatti successivi non cancella gli eventi passati, ancora attuali al momento dell’interdittiva.
Quanto alle sopravvenienze processuali, il Collegio le ritiene inidonee a incidere sulla legittimità del provvedimento. Il dispositivo di condanna in abbreviato, pur senza l’aggravante mafiosa, conferma l’impianto accusatorio per estorsione e turbativa d’asta. Quei reati restano sintomatici del pericolo, per tipologia e modalità di perpetrazione.
La censura sul difetto di contraddittorio è respinta. I procedimenti in questione hanno natura intrinsecamente urgente e tendenzialmente incompatibile con le garanzie partecipative, senza necessità di specifica motivazione. La normativa sopravvenuta (art. 48 d.l. n. 152/2021) è inapplicabile ratione temporis. Il ricorso è respinto, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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