Decadenza della SCIA fondata su interdittiva antimafia non impugnata (TAR Sicilia n. 2269 del 30.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento di c.d. interdittiva antimafia determina una particolare forma di incapacità ex lege, parziale perché limitata a specifici rapporti giuridici con la Pubblica Amministrazione e tendenzialmente temporanea, precludendo al soggetto ogni rapporto riconducibile all’art. 67 d.lgs. n. 159/2011. L’amministrazione comunale può legittimamente fondare il provvedimento di decadenza della SCIA su un’interdittiva che, pur astrattamente suscettibile di revisione, non sia stata impugnata in alcuna sede e dunque sia pienamente efficace. La pendenza dell’istanza di revisione ex art. 91, comma 5, d.lgs. n. 159/2011 non priva il provvedimento prefettizio della sua definitività, né impone l’archiviazione del procedimento comunale. È ultroneo, rispetto alla decadenza fondata sull’informativa antimafia, ogni rilievo sulla concreta pericolosità del singolo esercizio commerciale.

Il Fatto

Una società ricorrente ha impugnato la determinazione dirigenziale con cui il Comune di Palermo, Area SUAP, ha pronunciato la decadenza delle SCIA per l’esercizio di commercio fisso, autorizzazioni a suo tempo rilasciate. Il provvedimento comunale è stato adottato in ragione della comunicazione, da parte della Prefettura, di un’interdittiva antimafia adottata nei confronti della stessa società.

Il provvedimento prefettizio risultava motivato anche in ragione del rapporto di coniugio tra la legale rappresentante della società e un soggetto condannato per reati in materia di sostanze stupefacenti, legato da vincoli di parentela a un soggetto qualificato come uomo d’onore in un mandamento mafioso. Respinta la domanda cautelare per insussistenza del fumus, la causa è stata trattenuta in decisione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta la deduzione relativa alla natura non definitiva dell’interdittiva antimafia posta a fondamento della decadenza. La tesi della ricorrente muove dalla rivedibilità del provvedimento prefettizio, la cui efficacia sarebbe temporalmente limitata a dodici mesi, e dall’istanza di revisione presentata ai sensi dell’art. 91, comma 5, d.lgs. n. 159/2011.

Il Tribunale osserva che il provvedimento prefettizio, pur astrattamente suscettibile di riesame, è tutt’altro che non definitivo, non essendo stato impugnato in alcuna sede. Da qui la conclusione che l’amministrazione comunale ha correttamente fondato su di esso la decadenza impugnata.

Il percorso argomentativo si àncora alla qualificazione dell’interdittiva come forma di incapacità ex lege, parziale e tendenzialmente temporanea, che preclude al soggetto — persona fisica o giuridica — ogni rapporto con la pubblica amministrazione riconducibile all’art. 67 d.lgs. n. 159/2011. Il Collegio richiama sul punto Cons. Stato, Ad. Plen. n. 3/2018.

Il Tribunale rileva inoltre, solo per completezza, che la richiesta di revisione ha avuto esito negativo: la Prefettura ha rinnovato il giudizio di permeabilità della società con un nuovo provvedimento, i cui effetti non sono stati sospesi in sede giurisdizionale.

Quanto all’asserita mancanza di elementi di pericolosità presso l’esercizio commerciale, il Collegio la reputa ultronea rispetto al provvedimento impugnato, fondato — ciò che è sufficiente — sulla richiamata informativa antimafia. Il ricorso è pertanto respinto, con condanna della ricorrente alla rifusione delle spese di lite, liquidate in € 1.500,00 oltre accessori.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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