Fatti sopravvenuti irrilevanti nel giudizio sul permesso di soggiorno (TAR Sicilia n. 1170 del 07.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’art. 5, comma 5, d.lgs. n. 286/1998, nell’imporre all’Amministrazione di considerare i nuovi elementi sopraggiunti favorevoli allo straniero, si riferisce esclusivamente a quelli esistenti e formalmente rappresentati, o comunque conosciuti dall’Amministrazione, al momento dell’adozione del provvedimento, anche se successivi alla presentazione della domanda. Nessuna rilevanza possono assumere i fatti sopravvenuti alla decisione, né la documentazione prodotta solo in sede giudiziaria. Il giudice amministrativo, pertanto, non può integrare la valutazione di merito riservata all’Amministrazione con elementi che questa non ha mai esaminato. Il diniego adottato sul presupposto dell’incompletezza documentale resiste alle censure di difetto di istruttoria quando il richiedente, già destinatario del preavviso di rigetto, non abbia prodotto quanto richiesto. Resta salva la facoltà di sollecitare un nuovo esercizio del potere amministrativo alla luce delle sopravvenienze.

Il Fatto

Con decreto del 19 gennaio 2023 il Questore negava al ricorrente il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato stagionale. Durante l’istruttoria emergeva la mancanza del certificato di residenza e di stato di famiglia, della dichiarazione di ospitalità o di altro titolo abitativo, di copia del codice fiscale o dell’iscrizione al servizio sanitario, nonché della documentazione contabile idonea a comprovare i requisiti reddituali.

Il ricorrente impugnava il diniego davanti al TAR Sicilia, deducendo la violazione dell’art. 1-ter, comma 13, legge n. 102/2009 e dell’art. 5, comma 5, d.lgs. n. 268/1998 [rectius d.lgs. n. 286/1998], nonché eccesso di potere per difetto di istruttoria e carenza di motivazione. Sosteneva di possedere tutti i requisiti e invocava la considerazione degli elementi sopravvenuti. L’Amministrazione resisteva nel merito. L’istanza cautelare era respinta con ordinanza confermata in appello.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla consolidata lettura dell’art. 5, comma 5, d.lgs. n. 286/1998 e richiama il condiviso orientamento della giurisprudenza amministrativa: la norma si riferisce ai nuovi elementi esistenti e formalmente rappresentati, o comunque conosciuti dall’Amministrazione al momento dell’adozione del provvedimento, anche se successivi alla presentazione della domanda. Nessuna rilevanza può invece attribuirsi ai fatti sopravvenuti, ovvero alla documentazione posteriore.

Il Collegio richiama sul punto TAR Campania n. 3564 del 2021, TAR Campania n. 1543 del 2020, TAR Lombardia n. 534 del 2019 e TAR Milano n. 1981 del 2024. Da tale indirizzo deriva che il sindacato del giudice non può supplire alla valutazione discrezionale riservata all’Amministrazione, sostituendo la propria considerazione degli elementi prodotti in giudizio a quella che l’organo competente avrebbe dovuto compiere.

Nel caso concreto è incontestato che il ricorrente, pur essendo stato destinatario della comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza, non abbia prodotto la documentazione idonea a dimostrare, oltre ai requisiti alloggiativi, anche quelli reddituali minimi richiesti. L’istruttoria procedimentale, dunque, era stata correttamente chiusa sul rilievo dell’incompletezza del corredo documentale.

Il ricorso è pertanto infondato e viene rigettato. Il Collegio precisa che resta salva la possibilità per il ricorrente di sollecitare nuovamente l’esercizio dei poteri valutativi dell’Amministrazione alla luce delle circostanze e dei documenti sopravvenuti allegati in giudizio. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in complessivi € 1.500,00, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA. Il Tribunale conferma, infine, il decreto di rigetto n. 72 del 9 giugno 2023 sulla richiesta di patrocinio a spese dello Stato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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