Payback dispositivi medici: natura vincolata dell’accertamento regionale e giurisdizione del giudice ordinario (TAR Lazio n. 12576 del 09.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La controversia avente ad oggetto i provvedimenti regionali e provinciali che definiscono l’elenco delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggette al ripiano e i relativi importi dovuti per gli anni 2015-2018 appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario. L’attività demandata alle Regioni dall’art. 9-ter, comma 9-bis, del d.l. n. 78/2015 è, infatti, di natura meramente tecnico-contabile e riepilogativa, priva di qualsivoglia margine di discrezionalità: essa non implica una spendita di potere autoritativo, ma si sostanzia in un accertamento tecnico dei presupposti sul quantum debeatur, dal quale deriva una posizione di diritto soggettivo a contenuto patrimoniale del fornitore. L’improcedibilità del ricorso non consegue al pagamento tardivo della quota ridotta del 25% prevista dall’art. 7 del d.l. n. 95/2025, non essendo integrata la fattispecie estintiva dell’obbligazione.
Il Fatto
Una società fornitrice di dispositivi medici ha impugnato, dinanzi al TAR Lazio in riassunzione, gli atti statali e regionali con cui è stato dato attuazione al meccanismo del c.d. payback per il quadriennio 2015-2018, tra cui i decreti ministeriali di certificazione del superamento del tetto di spesa e di adozione delle linee guida, l’Accordo Stato-Regioni del 2019 e il decreto del Direttore dell’Area Sanità della Regione Veneto che ha ripartito gli oneri di ripiano tra le imprese. La ricorrente ha dedotto plurimi motivi di illegittimità costituzionale dell’art. 9-ter del d.l. n. 78/2015, nonché vizi propri degli atti applicativi, lamentando la lesione dell’affidamento e della libertà di impresa.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente escluso la declaratoria di cessazione della materia del contendere richiesta dalla società, che aveva versato solo il 25% di quanto dovuto. L’agevolazione di cui all’art. 7 del d.l. n. 95/2025 presuppone, infatti, il pagamento entro il termine perentorio di trenta giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione: l’esecuzione tardiva del versamento, intervenuta successivamente alla scadenza, non integra la fattispecie estintiva e impone la decisione nel merito.
Quanto alle censure rivolte avverso gli atti statali, il ricorso è stato respinto in quanto infondato, richiamando i precedenti conformi della Sezione e la sentenza della Corte costituzionale n. 140 del 2024, che ha ritenuto il meccanismo del payback una misura ragionevole e proporzionata, quale contributo solidaristico rispettoso della riserva di legge di cui all’art. 23 Cost. La Corte ha evidenziato la consapevolezza delle imprese, sin dal 2015, dell’esistenza del tetto di spesa e dell’obbligo di ripiano, escludendo la violazione dei principi di irretroattività e di tutela dell’affidamento.
Il TAR ha, inoltre, escluso che il payback alteri l’esito delle procedure di evidenza pubblica: il meccanismo opera ab externo sulla sfera patrimoniale dei fornitori, senza incidere sul contenuto dei contratti stipulati, essendo il rischio di compartecipazione alla spesa già noto al momento dell’offerta.
Con specifico riferimento all’impugnativa dell’atto regionale, il Tribunale ha invece dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo. L’attività delle Regioni, nell’individuare gli elenchi e gli importi dovuti, è interamente vincolata: si riduce a una verifica tecnico-contabile del fatturato e a una mera riepilogazione di dati, senza margini discrezionali. Ne deriva un rapporto obbligatorio tra l’amministrazione e l’impresa, in cui quest’ultima è titolare di un diritto soggettivo al corretto calcolo della somma, non intermediato da alcun potere autoritativo, con conseguente giurisdizione del giudice ordinario.
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Nota della Redazione
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