Ottemperanza al giudicato del giudice ordinario e decorrenza delle penalità di mora (TAR Lazio n. 11471 del 23.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza, la sentenza del giudice ordinario passata in giudicato costituisce titolo esecutivo azionabile dinanzi al giudice amministrativo, il quale accerta l’inadempimento dell’amministrazione decorso il termine dilatorio di centoventi giorni dalla notifica del titolo di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997. L’accoglimento del ricorso comporta la condanna dell’amministrazione all’esecuzione del giudicato entro il termine assegnato, con nomina fin da ora del commissario ad acta per il caso di perdurante inottemperanza. La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. è dovuta dalla scadenza del termine assegnato per l’adempimento e va commisurata agli interessi legali sulla somma complessivamente dovuta.
Il Fatto
La ricorrente, docente, aveva ottenuto dalla corte di appello di Roma, sezione lavoro, la ricostruzione integrale della carriera con condanna del Ministero dell’Istruzione al pagamento delle differenze retributive arretrate e al collocamento nella fascia stipendiale corrispondente all’anzianità maturata. Nonostante la regolare notifica del titolo esecutivo, l’amministrazione non aveva dato esecuzione alla statuizione nel termine di legge, cosicché la docente proponeva ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Lazio, chiedendo anche la fissazione della somma dovuta per ogni violazione o ritardo nell’esecuzione ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha accolto la domanda, rilevando che il titolo esecutivo era stato ritualmente azionato e notificato all’amministrazione e che risultava ampiamente decorso il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997, senza che l’amministrazione avesse proceduto al pagamento delle somme dovute. L’inottemperanza era, pertanto, provata per tabulas.
Il Tribunale ha quindi dichiarato l’obbligo dell’amministrazione di dare esecuzione al giudicato nel termine di sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, nominando fin da ora il direttore generale della Direzione competente quale commissario ad acta per il caso di perdurante inadempimento, con facoltà di delega e senza compenso, per l’adozione degli atti necessari entro ulteriori sessanta giorni.
Quanto alla richiesta di astreinte, il Collegio ha ritenuto che il ritardo maturato giustificasse la condanna ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., ma ha precisato che le penalità devono decorrere dal giorno in cui si verifichi l’eventuale inottemperanza ai termini assegnati in dispositivo e sono commisurate agli interessi legali sulla somma complessivamente dovuta. Le spese di lite sono state poste a carico dell’amministrazione soccombente e distratte in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
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Nota della Redazione
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