Ordine professionale, convocazione assemblea e prova di resistenza: ricorso irricevibile (Cons. Stato n. 10476 del 30.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo il termine per impugnare gli atti deliberativi di un ente associativo-professionale decorre dalla piena conoscenza degli stessi, da intendersi come percezione della loro esistenza e degli aspetti che ne comportano la lesività, non come conoscenza integrale del contenuto. Il vizio relativo alle modalità di convocazione dell’assemblea non può essere scrutinato prescindendo dalla prova di resistenza, dovendosi valutare la concreta incidenza del voto che i ricorrenti avrebbero potuto esprimere sul quorum strutturale e su quello funzionale. È inammissibile, per difetto di interesse, il ricorso che si limiti a contestare la legittimità della convocazione senza censurare nel merito le deliberazioni adottate. La sentenza in forma semplificata richiede l’accertamento della completezza dell’istruttoria e la previa audizione delle parti costituite.

Il Fatto

Alcuni professionisti iscritti all’ordine dei biologi di una articolazione regionale impugnavano davanti al TAR Lombardia le deliberazioni con cui l’assemblea degli iscritti, riunita in seduta straordinaria, aveva approvato i bilanci consuntivo e preventivi e determinato la quota professionale. Il vizio dedotto concerneva l’avviso di convocazione, diffuso tramite pubblicazione sul sito istituzionale e invio di una email, anziché con le forme prescritte.

Il TAR accoglieva il ricorso, respingendo le eccezioni preliminari di tardività e di difetto di interesse per mancato superamento della prova di resistenza. L’ordine proponeva appello, articolando quattro motivi; nelle more la Sezione accoglieva l’istanza cautelare sospendendo la sentenza impugnata.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta congiuntamente i primi due motivi, che investono la ritenuta tardività del ricorso. Il giudice di primo grado aveva definito la causa con sentenza in forma semplificata all’esito dell’udienza camerale, senza che fosse acquisita la prova dell’invio e della ricezione della comunicazione con cui l’ordine aveva informato gli iscritti dell’aumento della quota. Secondo il Consiglio difetta qui il requisito della completezza dell’istruttoria richiesto dall’art. 60 c.p.a., non essendo stata data alla parte la possibilità di depositare i messaggi di avvenuta consegna della p.e.c. gestiti da un operatore affidatario del servizio.

I documenti prodotti in appello sono pertanto ammessi ai sensi dell’art. 104, comma 2, c.p.a., risultando decisivi. Il Collegio reputa tuttavia superfluo rimettere la causa al primo giudice ex art. 105 c.p.a., attesa la fondatezza dell’eccezione di tardività per altro profilo e dell’assorbente difetto di interesse.

Sul punto il Consiglio ritiene che l’istanza di accesso del 15 gennaio 2024 dimostri come gli iscritti fossero già a conoscenza dell’avvenuta approvazione dell’aumento della quota, della convocazione dell’assemblea in prima e seconda istanza e del fatto che la stessa aveva deliberato. La piena conoscenza richiesta dagli artt. 29 e 41 c.p.a. non esige la cognizione integrale dell’atto, ma la percezione della sua esistenza e della lesività, qui peraltro in re ipsa, posto che gli stessi ricorrenti affermavano di non aver ricevuto la convocazione. Il ricorso, notificato il 19 aprile 2024, è dunque tardivo.

Quanto al terzo motivo, il Collegio esclude che l’interesse a ricorrere possa identificarsi con il generico diritto a partecipare alla vita dell’ente. Fuori dalle ipotesi di azione popolare, l’interesse a ricorrere postula una specifica utilità connessa a un bene della vita, personale e attuale. Poiché nessuna censura era stata mossa nel merito delle deliberazioni, il vizio di convocazione andava scrutinato alla stregua della prova di resistenza, verificando l’incidenza del voto dei ricorrenti sui quorum. L’eccezione di inammissibilità è pertanto fondata.

Assorbiti i profili di merito, l’appello è accolto e il ricorso di primo grado dichiarato irricevibile e inammissibile, con compensazione delle spese in ragione del diverso esito dei due gradi.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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