Verbali di gara fidefacenti e separazione tra offerta tecnica ed economica (TAR Sardegna n. 1170 del 15.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nelle gare pubbliche caratterizzate dalla netta separazione tra valutazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica, il principio di segretezza dell’offerta economica impone che la conoscenza di quest’ultima resti interdetta alla commissione fino alla conclusione della valutazione tecnica. La violazione del principio di separazione non si configura quando dai verbali di gara risulti che la commissione ha esaminato l’offerta economica dopo quella tecnica, senza che il ricorrente abbia dimostrato la preventiva apertura del file economico o la divulgazione dei suoi elementi. I verbali di gara costituiscono atto pubblico e fanno fede fino a querela di falso in ordine ai fatti in essi riportati: le contestazioni fondate su mere illazioni non ne scalfiscono l’attitudine fidefaciente. L’omessa materiale visione dei punteggi tecnici da parte dei concorrenti, se il risultato cui la norma mira è comunque raggiunto, integra una violazione meramente formale, non idonea a travolgere l’intera procedura, anche alla luce del principio di risultato.

Il Fatto

La società ricorrente, gestore uscente, aveva partecipato alla procedura aperta indetta dalla Regione Autonoma della Sardegna per la stipula di convenzioni quadro relative ai servizi di pulizia e sanificazione, articolata in più lotti. Si era classificata in posizioni non utili dalla tredicesima alla diciannovesima delle graduatorie finali dei lotti di interesse.

La ricorrente ha impugnato l’intera gara, per i lotti cui aveva partecipato, deducendo che la commissione, nella seduta del 24 settembre 2025, non avesse reso visibili i punteggi delle offerte tecniche prima di aprire le buste economiche, in violazione degli artt. 20 e 21 del disciplinare. Da qui la prospettata lesione del principio di separazione tra offerta tecnica ed economica e la richiesta di annullamento e rinnovazione della gara.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha ritenuto la censura infondata nel merito, potendo prescindere dal profilo preliminare di inammissibilità sollevato dalla Regione. La questione centrale riguardava la tenuta del principio di separazione tra valutazione dell’offerta tecnica e apertura dell’offerta economica nelle gare telematiche.

Il Tribunale ha anzitutto osservato che lo stesso funzionamento della piattaforma impedisce alla commissione di accedere all’apertura delle buste economiche prima dell’esame delle offerte tecniche e dell’attribuzione dei punteggi. Ha richiamato il principio per cui, in presenza di netta separazione delle fasi, la segretezza dell’offerta economica è presidio dei principi di imparzialità e buon andamento, dovendosi evitare anche il semplice rischio di pregiudizio (Consiglio di Stato sez. V n. 6017/2019; Consiglio di Stato sez. III n. 1350/2020).

Dirimente è risultato poi il contenuto dei verbali: dal verbale n. 18 del 18 settembre 2025 emergeva il caricamento in piattaforma dei punteggi tecnici, mentre dal verbale n. 19 del 24 settembre 2025 risultava l’apertura delle offerte economiche solo dopo il completamento della valutazione tecnica. A fronte di ciò, le repliche della ricorrente sono state qualificate come mere illazioni prive di riscontro, anche indiziario.

Il Collegio ha ribadito l’attitudine fidefaciente dei verbali di gara, contestabili solo con querela di falso secondo gli artt. 2699 e 2700 c.c. (Cons. Stato sez. V n. 623/2021). Ne ha tratto l’irrilevanza dell’istanza di esibizione dei file di log e dell’omessa visione dei punteggi tecnici prima dell’apertura delle offerte economiche, configurabile al più come violazione formale non invalidante, anche in forza del principio di risultato di cui all’art. 1 del d.lgs. n. 36/2023. Il ricorso è stato rigettato, con condanna alle spese e senza applicazione della sanzione processuale.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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