Ottemperanza al giudicato e nomina commissario ad acta per pagamenti residui (TAR Lombardia n. 607 del 06.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di ottemperanza, l’inottemperanza dell’amministrazione si configura quando sia decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996 dal passaggio in giudicato del titolo e siano rimasti inadempiuti gli obblighi da questo imposti. In presenza di pagamenti parziali privi di un prospetto riepilogativo delle somme e delle causali, il creditore ha diritto alla nomina di un commissario ad acta, al quale spetta quantificare gli importi residui e dare corso ai versamenti ancora dovuti. Il termine dilatorio decorre dalla notificazione del titolo esecutivo all’amministrazione, non dalla sua pubblicazione.
Il Fatto
La ricorrente ha agito davanti al TAR Lombardia per l’ottemperanza alla sentenza con cui il Tribunale di Lodi — Sezione Lavoro aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a corrispondere il beneficio economico annuo della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione dei docenti per gli anni scolastici indicati, la retribuzione professionale, le differenze stipendiali per anzianità e il risarcimento del danno da reiterazione dei contratti a termine.
Notificata la sentenza, e decorso senza esito il termine dilatorio, la ricorrente ha chiesto la nomina di un commissario. Nel corso del giudizio ha dato atto di aver ricevuto alcuni pagamenti, senza però ottenere il prospetto dei conteggi e delle causali, e ha quindi domandato l’accertamento di quanto ancora insoluto e la verifica della correttezza degli importi corrisposti.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato che il titolo è passato in giudicato ed è stato ritualmente notificato, con conseguente decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996. L’amministrazione, costituitasi con memoria di stile, non ha contestato il credito né nel suo an debeatur né nel quantum.
Su queste premesse il ricorso è stato dichiarato fondato e l’inottemperanza del Ministero è stata accertata. Il Tribunale ha osservato che i pagamenti intervenuti non consentono di verificare a quali causali corrispondano e se esauriscano o meno il dovuto, fatta eccezione per la carta del docente, non ancora accreditata.
È stato pertanto nominato commissario ad acta il Direttore della Direzione Generale per il personale scolastico, con facoltà di delega, trattandosi di adempimento connesso ai doveri istituzionali dell’organo. Al commissario è stato assegnato il termine di 120 giorni dalla comunicazione della sentenza, a cura della parte ricorrente, per procedere al pagamento, a carico e spese dell’amministrazione.
In particolare, tenuto conto dei pagamenti già effettuati, il commissario dovrà quantificare gli importi residui e provvedere ai versamenti ancora dovuti in favore della ricorrente. Le spese processuali seguono la soccombenza e sono state liquidate in dispositivo.
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Nota della Redazione
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