Sanatoria edilizia: basta la doppia conformità, non il riferimento normativo (TAR Puglia n. 1170 del 07.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’accertamento di conformità ai sensi dell’art. 36 d.P.R. n. 380/2001 è provvedimento interamente vincolato e sufficientemente motivato quando individua le ragioni dell’assenza del presupposto della doppia conformità, senza che rilevi la puntuale indicazione del riferimento normativo che osta alla sanatoria, ove esso sia desumibile dalla descrizione degli abusi. L’onere di dimostrare la doppia conformità grava interamente sul richiedente. In area paesaggistica, l’art. 167, comma 4, D.Lgs. n. 42/2004 ammette la sanatoria solo per interventi che non abbiano creato superfici o volumi; ove vi sia rilevanza volumetrica, il diniego costituisce atto dovuto. Il D.M. 4 settembre 1975 conserva efficacia provvedimentale ai sensi dell’art. 1, comma 2, d.P.R. n. 248/2010, e la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, non l’affissione all’albo, ne determina la vigenza. L’ordinanza di demolizione, per la sua natura vincolata, non richiede comunicazione di avvio del procedimento.
Il Fatto
Il nucleo di polizia edilizia del Comune di Nardò accertava, su un terreno in località Torre Squillace, la realizzazione in assenza di titoli edilizi di tre “trulli” o “pagliara” e di una tettoia in legno e tegole. Seguiva l’ordinanza di demolizione n. 222/2009, annullata dal TAR con sentenza n. 2859/2009, poi reiterata con ordinanza n. 172/2010, la cui impugnazione era respinta con sentenza n. 1421/2018.
La ricorrente presentava istanza di accertamento di conformità ex art. 36 d.P.R. n. 380/2001. Con provvedimento n. 300 del 2.7.2019 il Comune respingeva l’istanza e ordinava contestualmente la demolizione delle opere. Il ricorso dinanzi al TAR Puglia censurava il diniego per difetto di motivazione e violazione del preavviso di rigetto ex art. 10-bis l. n. 241/1990, contestando la vigenza del vincolo paesaggistico e l’omessa comunicazione di avvio del procedimento per la nuova ordinanza.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge il ricorso. Sul primo motivo, il provvedimento impugnato motiva in modo esaustivo sulle ragioni della non sanabilità: esso descrive puntualmente i vincoli gravanti sull’area e richiama il parere contrario del tecnico istruttore, reso in riferimento all’art. 181 D.Lgs. n. 42/2004 e alla realizzazione di superfici e volumi non assentibili. Per l’accertamento di conformità, atto interamente vincolato, è sufficiente l’individuazione delle ragioni dell’assenza del presupposto della doppia conformità.
La Corte richiama TAR Lombardia, Brescia, sez. II, n. 965 del 2023 e TAR Lombardia, Milano, sez. II, n. 1565 del 2022, per affermare che l’onere di dimostrare la doppia conformità grava interamente sul richiedente e che il diniego di compatibilità paesaggistica è atto dovuto, senza necessità di motivazione rafforzata.
Nel merito delle censure sostanziali, il Collegio esclude che il D.M. 4 settembre 1975, impositivo del vincolo ai sensi dell’art. 136 D.Lgs. n. 42/2004, sia stato abrogato dal d.P.R. n. 248/2010. L’art. 1, comma 2 del decreto distingue le disposizioni regolamentari abrogate dagli effetti provvedimentali dei provvedimenti dell’allegato, che restano fermi; il decreto ministeriale, privo dei caratteri dell’astrattezza e generalità, ha natura provvedimentale ed è ancora in vigore. Sul punto richiama Cons. Stato, sez. VI, n. 1523 del 2015.
La stessa pronuncia è posta a fondamento del rigetto della censura circa la mancata pubblicazione all’albo pretorio: l’efficacia del vincolo dipende dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, mentre dall’affissione all’albo decorrono solo i termini per lo studio e per il ricorso al Governo.
Quanto alla sanatoria paesaggistica, la Corte osserva che l’art. 167, comma 4, D.Lgs. n. 42/2004 la consente in via eccezionale solo per interventi privi di creazione di superfici o volumi. Stante l’incontestata rilevanza volumetrica delle opere, il diniego è conseguenza necessaria e l’omesso preavviso di rigetto non può condurre all’annullamento, poiché l’esito del procedimento non avrebbe potuto essere diverso. Infine, l’ordinanza di demolizione non necessita di comunicazione di avvio del procedimento, secondo Cons. Stato, sez. II, n. 2816 del 2025: la sua natura vincolata e doverosa rende superfluo ogni apporto partecipativo del privato. Il ricorso è dichiarato infondato, con nulla sulle spese per la mancata costituzione del Comune.
Nota della Redazione
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