Annullamento d’ufficio: l’interesse pubblico non è il mero ripristino della legalità (TAR Calabria n. 1170 del 02.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il potere di annullamento d’ufficio ex art. 21-nonies della legge n. 241/1990 presuppone l’illegittimità originaria del provvedimento, un termine ragionevole non superiore a dodici mesi e la sussistenza di ragioni di interesse pubblico concrete e attuali. Tale interesse non può coincidere con il mero ripristino della legalità violata, ma deve consistere in un interesse pubblico specifico e ulteriore, destinato a prevalere sul contrapposto interesse privato. Il richiamo generico ai principi di buona amministrazione ex art. 97 della Costituzione e all’interesse dell’ente e della comunità non integra il presupposto, risolvendosi in un difetto di motivazione. L’annullamento in autotutela che ometta la ponderazione degli interessi dei destinatari è pertanto illegittimo.
Il Fatto
Un Comune affidava con determina a un raggruppamento temporaneo di scopo un appalto di servizi di progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza. Con successiva determinazione il medesimo ente revocava in autotutela l’affidamento, qualificando l’atto come revoca. La società affidataria impugnava il provvedimento davanti al TAR, deducendo l’insussistenza del vizio di incompetenza addotto e la violazione dell’art. 21-nonies, anche perché l’atto, nella sostanza, era un annullamento e non una revoca.
Nelle more, l’amministrazione bandiva una nuova procedura e affidava l’appalto a un terzo con determina dell’11 ottobre 2024. La ricorrente proponeva motivi aggiunti avverso la lettera d’invito e il nuovo affidamento, chiedendone l’annullamento derivato. Con ulteriori motivi aggiunti del gennaio 2025 impugnava la determinazione con cui il Comune sostituiva la precedente autotutela, riannullando la lettera d’invito e l’affidamento originario.
La Motivazione della Corte
Il Collegio dichiara improcedibile il ricorso principale per sopravvenuta carenza di interesse, essendo il provvedimento impugnato stato annullato in autotutela e sostituito dalla determina n. 4 del 13 gennaio 2025, a sua volta gravata con motivi aggiunti. Passa quindi all’esame di questi ultimi, che ritiene fondati.
Il nucleo argomentativo investe l’art. 21-nonies della legge n. 241/1990. Il Tribunale ne ricava i presupposti: illegittimità del provvedimento, interesse pubblico concreto e attuale, ponderazione degli interessi dei destinatari. Richiamando un indirizzo consolidato — TAR Lazio, Latina, sez. I, 17 settembre 2024 n. 580, sez. I, 16 luglio 2024 n. 502, sez. I, 24 dicembre 2022 n. 1020 — precisa che le ragioni di interesse pubblico devono essere specifiche ed ulteriori rispetto al mero ripristino della legalità, che costituisce solo la soglia minima per attivare il potere.
Il Comune si era limitato a illustrare i vizi della procedura e, quanto all’interesse pubblico, a richiamare genericamente la buona amministrazione e l’interesse dell’ente e della comunità. Per il Collegio non emergono ragioni ulteriori rispetto al ripristino della legalità asseritamente violata: la censura è fondata e assorbente.
Nonostante l’assorbimento, il Tribunale rileva la fondatezza di ulteriori motivi. È infondato il presupposto dell’incompetenza funzionale: il responsabile dell’area tecnica era competente, prima quale facente funzioni e poi quale responsabile unico del procedimento, e in ogni caso, come dirigente, aveva il potere di esprimere la volontà dell’ente. Sono poi condivisibili le osservazioni della ricorrente sui restanti rilievi: il riferimento alle attività di direzione lavori è un refuso senza conseguenze, la categoria è correttamente indicata come S04, i requisiti richiesti superano la mera iscrizione all’albo e l’importo è in linea con il quadro economico.
All’illegittimità dell’autotutela consegue l’illegittimità derivata della lettera d’invito e della determina n. 39 dell’11 ottobre 2024. Il TAR accoglie entrambi i motivi aggiunti, annulla gli atti impugnati, dichiara l’inefficacia del contratto nelle more stipulato e condanna il Comune alle spese.
Nota della Redazione
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