Scorrimento graduatoria e stabilizzazione del precario: la prevalenza del concorso (TAR Puglia n. 1171 del 11.11.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il principio dello scorrimento della graduatoria concorsuale non prevale sulla facoltà dell’amministrazione sanitaria di ricorrere alla stabilizzazione del personale precario ai sensi dell’art. 20 d.lgs. n. 75/2017 e dell’art. 1, comma 268, lett. b), legge n. 234/2021. L’amministrazione non è tenuta a una motivazione rafforzata per giustificare la scelta di procedere alla stabilizzazione anziché allo scorrimento. La posizione di idoneo non vincitore nella graduatoria regionale non integra un diritto alla copertura dei posti vacanti mediante scorrimento. La scelta tra i due strumenti di reclutamento rientra nella discrezionalità organizzativa dell’ente, sindacabile nei soli limiti della manifesta irragionevolezza.

Il Fatto

I ricorrenti hanno partecipato al concorso pubblico unico regionale per la copertura di posti a tempo indeterminato di collaboratore amministrativo professionale, categoria D, indetto dall’ASL BAT. Superate le prove, si sono collocati come idonei non vincitori nella graduatoria definitiva approvata con delibera n. 140 del 20.1.2023, valida ed efficace sino al 20.1.2025.

Con deliberazione n. 2274 del 17.11.2023 l’ASL di Bari ha dato corso alla stabilizzazione diretta di ventotto collaboratori amministrativi professionali, immessi in ruolo dal 1°.12.2023 con sottoscrizione dei contratti individuali. I ricorrenti hanno impugnato tale provvedimento, unitamente agli atti presupposti, sostenendo la prevalenza dello scorrimento rispetto alla stabilizzazione e lamentando la violazione del principio dell’accesso mediante concorso pubblico, oltre alla disparità di trattamento rispetto alla categoria degli infermieri, per la quale lo scorrimento era stato disposto.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha preliminarmente scrutinato l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dall’ASL, questione affrontata in via approfondita. Nel merito ha respinto l’impugnativa per la parte estranea all’atto di rinuncia, richiamando la continuità con le pronunce della Sezione staccata di Lecce nn. 824 e 825 del 28.6.2024, allo stato inappellabili, rese su controversia omologa.

Il percorso argomentativo muove dal rapporto tra scorrimento della graduatoria e stabilizzazione del precario. Secondo il Tribunale, la posizione di idoneo non vincitore non conferisce un diritto alla copertura dei posti mediante scorrimento, né impone all’amministrazione di scegliere tale strumento. Le procedure di stabilizzazione previste dall’art. 20 d.lgs. n. 75/2017 e dall’art. 1, comma 268, lett. b), legge n. 234/2021 costituiscono modalità di reclutamento legittime, espressione di una scelta organizzativa affidata alla discrezionalità dell’ente.

Il Collegio ha quindi escluso che la delibera impugnata dovesse essere corredata di una motivazione rafforzata. La scelta di dare corso alla stabilizzazione non richiede l’illustrazione delle ragioni per cui non si è preferito lo scorrimento, trattandosi di opzione rientrante nell’autonomia gestionale dell’amministrazione sanitaria.

Quanto alla lamentata disparità di trattamento rispetto alla categoria degli infermieri, il Tribunale non ha ravvisato una situazione comparabile idonea a fondare la censura, trattandosi di profili professionali distinti. La domanda di condanna all’utilizzo prioritario della graduatoria e di declaratoria di nullità dei contratti è stata invece dichiarata oggetto di rinuncia, formalizzata con memoria del 21.3.2024.

Il ricorso è stato pertanto in parte respinto e in parte dichiarato rinunciato. La novità e la complessità delle questioni hanno giustificato la compensazione delle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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