Chiarimenti sul canale esecutivo tra giudicato amministrativo ed espropriazione forzata promossa da altro creditore (TAR Basilicata n. 128 del 18.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La condotta del debitore che, a seguito di pignoramento presso terzi notificato da altro creditore, comunica la sospensione dei pagamenti non integra un comportamento elusivo dell’obbligo di dare esecuzione al giudicato, atteso che essa è conseguenza di un’iniziativa giurisdizionale di cui il debitore è mero destinatario e non può arbitrariamente sottrarsi agli obblighi di legge che ne derivano. L’eventuale contrasto tra procedure concorrenti — quella di ottemperanza al giudicato civile e quella esecutiva promossa da altro creditore — non può essere risolto in via officiosa dal giudice dell’ottemperanza, ma è rimesso all’iniziativa del creditore beneficiario del giudicato ovvero del commissario liquidatore, da assumere con le dovute forme e nelle opportune sedi giurisdizionali. Il commissario ad acta resta comunque tenuto a provvedere all’esecuzione del giudicato nei limiti delle disponibilità finanziarie di volta in volta acquisite.
Il Fatto
La vicenda origina dal giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Matera n. 264/2023, recante la condanna del Consorzio di Bonifica Bradano e Metaponto, in liquidazione, al pagamento di somme di denaro in favore di Banca Sistema S.p.A. Con successiva sentenza del TAR Basilicata n. 451 dell’11/9/2024, resa nel giudizio di ottemperanza, era stato disposto l’affidamento dell’esecuzione del giudicato a un Commissario ad acta, nella persona del Prefetto di Matera o di un suo delegato.
In data 10/2/2026, il funzionario prefettizio delegato depositava una relazione con la quale lamentava la condotta elusiva del Consorzio, il quale aveva comunicato la sospensione dei pagamenti deducendo la notifica di un atto di pignoramento presso terzi avvenuta l’08.01.2026 ad opera di altro creditore. Il commissario ad acta instava pertanto per l’adozione di provvedimenti anche sanzionatori nei confronti del debitore inadempiente.
La Motivazione della Corte
Il TAR Basilicata ha preliminarmente osservato che la circostanza rappresentata dal commissario, sebbene oggettivamente idonea a ritardare la solutio del debito, non è giuridicamente addebitabile al Consorzio resistente. Essa non è la risultante di un’autonoma determinazione del debitore, ma la conseguenza di un’iniziativa giurisdizionale assunta in sede di esecuzione civile da altro creditore, della quale il Consorzio è mero destinatario, con gli obblighi di legge che ne conseguono e dai quali non può arbitrariamente sottrarsi né esso né il terzo debitor debitoris.
La composizione del contrasto eventualmente ravvisabile tra il sopraggiunto pignoramento presso terzi e l’utile prosecuzione dell’attività di esecuzione del giudicato civile in favore della Banca creditrice è evidentemente rimessa all’iniziativa di quest’ultima, ovvero anche del Commissario liquidatore del Consorzio, da assumere — ove ne ricorrano i presupposti — con le dovute forme e nelle opportune sedi giurisdizionali.
Il Collegio ha quindi ribadito al Commissario liquidatore la necessità di provvedere, senza ulteriori ritardi e nei limiti delle disponibilità finanziarie di volta in volta acquisite, all’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Matera n. 264/2023, definendo l’istanza con chiarimenti in luogo di provvedimenti sanzionatori.
Nota della Redazione
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