Ottemperanza per la carta docente: il TAR nomina il commissario ad acta (TAR Lombardia n. 2748 del 29.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sentenza del giudice ordinario che riconosce il diritto alla carta elettronica del docente costituisce titolo esecutivo azionabile dinanzi al giudice amministrativo in sede di ottemperanza. Decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, l’Amministrazione è tenuta a dare completa esecuzione alla pronuncia nel termine assegnato dal giudice. In caso di persistente inadempimento, è ammissibile la nomina anticipata del commissario ad acta, quale organo ausiliario del giudice, senza liquidazione di compenso in favore del commissario dipendente della stessa Amministrazione.
Il Fatto
Le ricorrenti, docenti, avevano ottenuto dal Tribunale di Busto Arsizio – Sezione Lavoro la declaratoria del diritto all’ottenimento della carta docente per diverse annualità, con condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito all’accredito delle relative somme. La sentenza, notificata all’Amministrazione, era passata in giudicato per mancata impugnazione.
Nonostante il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo, l’Amministrazione non aveva dato esecuzione alla pronuncia. Le ricorrenti hanno quindi proposto ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR Lombardia, chiedendo la condanna dell’Amministrazione e la nomina di un commissario ad acta.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha preliminarmente accertato la rituale notificazione della sentenza del giudice del lavoro e il suo passaggio in giudicato, documentato dall’attestazione di Cancelleria. Ha altresì verificato l’inutile decorso del termine di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, condizione per l’azione di ottemperanza.
Nel merito, il collegio ha ritenuto fondata la domanda, disponendo che il Ministero dia completa esecuzione alla sentenza nel termine di 90 giorni dalla comunicazione della decisione o dalla sua notificazione, se anteriore.
Per l’ipotesi di persistente inottemperanza, il TAR ha nominato sin da ora il Direttore generale della Ragioneria territoriale dello Stato di Varese quale commissario ad acta, con il compito di porre in essere tutti gli atti necessari entro i successivi 60 giorni dalla richiesta della parte interessata. Il commissario potrà avvalersi dell’istituto del pagamento in conto sospeso, nei termini disciplinati dall’art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996.
Quanto alle spese, il collegio le ha poste a carico dell’Amministrazione soccombente, liquidandole nella misura contenuta di 800 euro in considerazione della natura seriale della controversia, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
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Nota della Redazione
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