Accesso civico generalizzato ai dati dei laboratori privati per i test Covid (TAR Puglia n. 1172 del 29.10.2024)
Principi di diritto (Massima)
I laboratori di analisi privati che, essendo inseriti nell’elenco predisposto dal Ministero della Salute, svolgono i test in vitro rt-PCR per la diagnosi di SARS-CoV-2 e ne trasmettono i risultati alla piattaforma dell’Istituto Superiore di Sanità pongono in essere un’attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche ai sensi dell’art. 2-bis, comma 2, lett. c), d.lgs. n. 33/2013. Essi sono pertanto soggetti agli obblighi di trasparenza e all’accesso civico generalizzato disciplinato dall’art. 5, comma 2, d.lgs. n. 33/2013. Il diritto si esercita a prescindere dalla sussistenza di un interesse difensivo e dal collegamento tra il dato richiesto e la situazione individuale del richiedente, non richiede motivazione e non incontra limitazioni quanto alla legittimazione soggettiva. L’inerzia del laboratorio sull’istanza integra la violazione dell’obbligo di provvedere, con conseguente ordine giudiziale di ostensione nel termine assegnato.
Il Fatto
La ricorrente presentava in data 20 novembre 2023 un’istanza di accesso civico generalizzato ex art. 5, comma 2, d.lgs. n. 33/2013 nei confronti di un laboratorio di analisi cliniche privato. L’istanza mirava a conoscere la data di autorizzazione ministeriale allo svolgimento dei test in vitro rt-PCR e il numero di test risultati positivi al virus SARS-CoV-2 inviati alle ASL della Regione di appartenenza.
Il laboratorio non adottava alcun provvedimento di riscontro. La ricorrente proponeva quindi ricorso ex art. 116 c.p.a. per l’accertamento del diritto all’accesso e la condanna all’ostensione, e in subordine, ove fosse ritenuto applicabile il rito ex art. 117 c.p.a., per l’accertamento dell’obbligo di provvedere con provvedimento espresso.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto la questione dell’ambito soggettivo degli obblighi di trasparenza. L’art. 2-bis, comma 2, lett. c), d.lgs. n. 33/2013 estende tali obblighi, oltre che agli enti pubblici, alle associazioni, fondazioni ed enti di diritto privato che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici.
Il Tribunale verifica in concreto la riconducibilità del laboratorio a tale categoria. In forza dell’Ordinanza n. 640/2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri e della Circolare n. 9774 del 20 marzo 2020 del Ministero della Salute, i laboratori autorizzati svolgono i test rt-PCR i cui esiti confluiscono nella piattaforma dell’Istituto Superiore di Sanità, ai fini della misurazione dei dati epidemiologici. La ricorrente ha dimostrato l’inserimento del laboratorio nel ristretto elenco ministeriale dei soggetti abilitati alla diagnosi molecolare su campioni clinici respiratori.
Da ciò il Collegio deduce che il laboratorio svolge un’attività di produzione di servizi a favore delle amministrazioni pubbliche: proprio mediante l’esecuzione dei test viene realizzato il rilevamento dei dati pandemici, con attività di indubbia valenza pubblica. Non essendo contestata l’entità del bilancio, assume valore decisivo la riconducibilità delle informazioni a un’attività di pubblico interesse, come tale soggetta all’accesso ex art. 5 d.lgs. n. 33/2013.
Il Collegio richiama l’indirizzo della stessa Sezione (TAR Puglia Lecce, II, 26 luglio 2023, n. 968) e la giurisprudenza amministrativa prevalente (TAR Campania Napoli, V, n. 3828 del 18 giugno 2024; TAR Lombardia Brescia, I, n. 384 del 6 maggio 2024), che confermano come l’accesso civico generalizzato spetti per sua natura a prescindere da un interesse difensivo, possa esercitarsi senza motivazione e trovi i soli limiti nell’art. 5-bis del medesimo decreto.
Non ravvisate ragioni per discostarsi da tali precedenti, il ricorso viene accolto nei confronti del laboratorio, con dichiarazione dell’obbligo di consentire l’accesso mediante presa visione ed estrazione integrale della documentazione nel termine di trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Le spese di giudizio sono compensate.
Nota della Redazione
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