La nozione regolamentare di occupazione delimita il perimetro applicativo del COSAP (Cons. Stato n. 10362 del 29.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di COSAP, la nozione di occupazione rilevante ai fini del canone va ricavata dal regolamento comunale e presuppone la necessità di un titolo abilitativo rilasciato dall’ente proprietario dell’area. La sola morosità nel pagamento del canone non integra di per sé l’occupazione abusiva, poiché il regolamento collega l’abusività per inadempimento alla decadenza dalla concessione e non prescinde dal titolo comunale. Spetta al giudice amministrativo la cognizione della controversia che investa il potere impositivo del Comune e il presupposto della soggezione al canone, e non la mera quantificazione della pretesa patrimoniale. L’acquiescenza non si desume dal pagamento eseguito in pendenza di contenzioso e in adempimento di un ordine di pagamento assistito da intimazione esecutiva.
Il Fatto
La società concessionaria autostradale gestisce il tratto che attraversa il territorio comunale mediante pontoni e viadotti sovrastanti alcune strade. Il Comune le notifica un accertamento esecutivo per canone non corrisposto, indennità e interessi, qualificando l’occupazione come abusiva. La società impugna l’atto e, in parte, il regolamento comunale, nella parte in cui impone di ottenere la concessione anche nelle ipotesi di esonero dal canone.
Il TAR accoglie il ricorso e annulla gli atti. Il Comune appella, deducendo difetto di giurisdizione, tardività del ricorso, acquiescenza e l’erroneità della lettura regolamentare accolta in primo grado.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge l’appello. Sul primo motivo, il riparto va ricostruito sul petitum sostanziale: la domanda non contesta il quantum, ma la stessa soggezione al canone. Viene in rilievo il potere concessorio e impositivo dell’ente, con conseguente giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. a) c.p.a.; la giurisdizione ordinaria riguarda le pretese meramente patrimoniali.
Sulla tardività, il termine per impugnare il regolamento decorre dall’atto applicativo, salvo che la norma regolamentare produca lesione diretta e attuale. La società non ha desunto dal regolamento la soggezione al potere impositivo, ma ha contestato il fondamento del potere stesso.
Quanto all’acquiescenza, il pagamento segue l’impugnazione degli avvisi e l’intimazione al pagamento entro sessanta giorni, con avvertenza dell’efficacia esecutiva. L’adempimento è doveroso e non esprime accettazione degli effetti dell’atto.
Il nucleo della decisione è la lettura del regolamento. L’art. 1 definisce l’occupazione come utilizzo esclusivo di suolo pubblico per attività soggette ad autorizzazione comunale; l’art. 3 impone la preventiva regolarizzazione con concessione; l’art. 40 individua il debitore anche nell’occupante di fatto. L’art. 6 collega la morosità alla decadenza dalla concessione. Ne deriva un autovincolo per il Comune: l’occupazione abusiva presuppone pur sempre la necessità del titolo comunale. L’art. 63 d.lgs. n. 446/1997 conferma il riferimento alla concessione e alla tariffa.
Il richiamo all’art. 39 d.lgs. n. 507/1993 non è conferente, riguardando la TOSAP. L’impugnazione dell’art. 49 è ammissibile, poiché la sua applicazione comporta le sanzioni dell’art. 57. La conferma dell’accoglimento esime dall’esame dei motivi assorbiti, riproposti dalla società con memoria nei termini.
Nota della Redazione
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