Cantieri occupazionali OSS e legittimità della disciplina regionale sarda (TAR Sardegna n. 1172 del 18.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
La questione di legittimità costituzionale di una legge regionale che finanzia cantieri occupazionali sperimentali per operatori socio-sanitari è inammissibile per difetto del requisito della rilevanza quando non risulti provato che le aziende sanitarie abbiano programmato, nei piani del fabbisogno e nei relativi stanziamenti, assunzioni da coprire mediante lo scorrimento delle graduatorie concorsuali ancora vigenti. Il requisito di cui all’art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87 esige che la questione abbia nel giudizio a quo un’incidenza attuale e non meramente eventuale. La misura regionale, ove si limiti a prevedere cantieri destinati a contratti a tempo determinato finanziati dalla Regione, non è pertanto subordinata all’esaurimento delle graduatorie del concorso pubblico. Il giudice amministrativo respinge le censure di illegittimità degli atti attuativi e la domanda risarcitoria, compensando le spese.
Il Fatto
I ricorrenti erano risultati idonei in un concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a tempo indeterminato di posti di operatore socio-sanitario, indetto dall’ARES e concluso con l’approvazione delle graduatorie, efficaci per un biennio e utilizzabili anche per assunzioni a tempo determinato ai sensi dell’art. 36, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001.
La Regione Autonoma della Sardegna, con l’art. 13 della l.r. n. 13/2024, ha autorizzato la spesa per l’attivazione di cantieri occupazionali sperimentali per disoccupati qualificati, individuando l’ASPAL quale soggetto attuatore; la Giunta ha poi adottato la deliberazione attuativa. I ricorrenti hanno impugnato la delibera e gli atti applicativi, chiedendo l’annullamento e il risarcimento del danno, e hanno sollevato questione di legittimità costituzionale della norma regionale in riferimento agli artt. 3, 32, 51, 97 e 117 Cost.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge anzitutto l’eccezione di difetto di giurisdizione. I ricorrenti non domandano lo scorrimento delle graduatorie, ma contestano in via diretta l’esercizio del potere amministrativo: la controversia rientra quindi nella giurisdizione del giudice amministrativo secondo il criterio della causa petendi.
Quanto agli otto ricorrenti che hanno depositato atti di rinuncia, il Tribunale dichiara l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, in ossequio al principio dispositivo, anche a prescindere dalla mancata notifica delle rinunce e dall’opposizione delle controparti.
Nel merito, il Collegio muove dal dato per cui la delibera impugnata dà attuazione all’art. 13 della l.r. n. 13/2024, il quale non subordina l’operatività dei cantieri all’esaurimento delle graduatorie del concorso. La norma, per il suo inequivoco tenore letterale, non è suscettibile di interpretazione costituzionalmente orientata: risultano pertanto infondate le censure mosse alla delibera e agli atti successivi.
Resta la questione di legittimità costituzionale della norma regionale, della quale manca però il requisito della rilevanza. Non vi è prova che le aziende sanitarie abbiano programmato assunzioni da coprire mediante scorrimento delle graduatorie: le assunzioni richiedono una previa attività programmatoria, condizionata dalle scelte regionali di stanziamento. La questione si pone quindi in via solo ipotetica e astratta, secondo il principio affermato dalla Corte cost. n. 190/1984 e dalla Corte cost. n. 300/1983, per cui la rilevanza implica un’incidenza attuale e non meramente eventuale.
Accertata la mancanza della rilevanza, il Collegio soprassiede sull’esame della non manifesta infondatezza. Il ricorso e i motivi aggiunti sono respinti quanto agli altri ricorrenti, anche per la domanda risarcitoria, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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