Ottemperanza al giudicato sulla Carta docente: inadempimento non provato e Commissario ad acta (TAR Campania n. 1437 del 28.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza, grava sull’Amministrazione intimata l’onere di dimostrare l’avvenuto adempimento del giudicato, non essendo sufficiente una costituzione in giudizio di mera forma. L’accertamento del diritto al beneficio economico della Carta elettronica del docente, contenuto in una sentenza passata in giudicato, obbliga l’Amministrazione a dare integrale esecuzione al titolo nel termine assegnato. La mancata prova dell’esecuzione legittima l’accoglimento del ricorso e la nomina di un Commissario ad acta, il quale deve procedere al pagamento della somma dovuta, senza che la carenza di fondi in bilancio possa costituire legittimo impedimento all’attuazione del decisum.
Il Fatto
La ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Avellino – Sezione Lavoro una sentenza che ne accertava il diritto all’assegnazione della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito all’accredito della somma di euro 1.500,00 per gli anni scolastici 2021/2022, 2023/2024 e 2024/2025. Nonostante la notifica del titolo esecutivo e il decorso del termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, l’Amministrazione non aveva provveduto al pagamento.
La ricorrente ha quindi adito il TAR Campania – sezione staccata di Salerno con ricorso per l’ottemperanza al giudicato, chiedendo l’adozione di ogni misura necessaria per assicurarne l’integrale esecuzione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente verificato la ricevibilità e l’ammissibilità del ricorso, rispettivamente in relazione al termine perentorio di deposito e al decorso del termine dilatorio di centoventi giorni previsto dalla legge per le Amministrazioni statali.
Nel merito, il giudice amministrativo ha rilevato come l’Amministrazione, costituitasi solo formalmente, non avesse fornito alcuna prova dell’avvenuta esecuzione della sentenza. Tale inerzia, valorizzata alla luce del principio per cui l’onere di dimostrare l’adempimento grava sul debitore, ha condotto al riconoscimento della fondatezza della pretesa esecutiva.
La sentenza ha pertanto dichiarato l’obbligo del Ministero di conformarsi al giudicato, assegnando un termine di sessanta giorni per il pagamento. Per l’ipotesi di ulteriore inottemperanza, ha nominato sin d’ora un Commissario ad acta nella persona del Dirigente della Direzione Generale competente, con facoltà di delega, incaricato di provvedere direttamente al pagamento entro i successivi sessanta giorni, superando ogni ostacolo di natura contabile e finanziaria. È stata inoltre disposta la condanna alle spese di lite, con liquidazione in euro 500,00 oltre accessori, da distrarsi in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
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Nota della Redazione
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