Annullamento in autotutela: serve interesse pubblico ulteriore (TAR Calabria n. 1171 del 02.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il potere di annullamento d’ufficio ex art. 21-nonies della legge n. 241/1990 presuppone l’illegittimità del provvedimento, un interesse pubblico concreto e attuale alla rimozione e la considerazione degli interessi dei destinatari e dei controinteressati. Le ragioni di interesse pubblico non possono risolversi nel mero ripristino della legalità violata, ma debbono consistere in un interesse specifico e ulteriore, idoneo a prevalere sull’interesse privato. È illegittimo il provvedimento di autotutela che si limiti a illustrare i vizi della procedura annullata e a richiamare genericamente la buona amministrazione e l’interesse dell’ente. La qualificazione formale dell’atto come revoca non ne muta la sostanza ablatoria, con conseguente illegittimità derivata degli atti di gara successivamente adottati.

Il Fatto

Il Comune di Badolato aveva affidato a una società di ingegneria, con determina n. 119 del 13 agosto 2024, il servizio di verifica della progettazione esecutiva per un intervento di consolidamento e sistemazione di aree a ridosso del borgo. Con successiva determinazione n. 29 del 3 settembre 2024, l’ente ha “revocato in autotutela” quell’affidamento. La società ha impugnato il provvedimento davanti al TAR Calabria, deducendo l’insussistenza del vizio di incompetenza e la violazione dell’art. 21-novies della legge n. 241/1990.

Nelle more, il Comune ha esperito una nuova procedura e affidato l’incarico a un terzo con determina n. 38 dell’11 ottobre 2024. La ricorrente ha quindi proposto motivi aggiunti avverso la nuova lettera d’invito e il nuovo affidamento. Con ulteriore determina n. 4 del 13 gennaio 2025 l’ente ha annullato in autotutela la lettera d’invito e la determina n. 119, sostituendo la precedente revoca: anche tale atto è stato impugnato con nuovi motivi aggiunti.

La Motivazione della Corte

Il Collegio dichiara improcedibile il ricorso principale per sopravvenuta carenza di interesse, essendo il provvedimento impugnato stato annullato e sostituito dalla determina n. 4 del 13 gennaio 2025. L’esame si concentra quindi sui motivi aggiunti, che sono accolti.

Il Tribunale muove dall’art. 21-nonies della legge n. 241/1990, che richiede, oltre all’illegittimità originaria, un interesse pubblico concreto e attuale alla rimozione, diverso dal mero ripristino della legalità, e impone di tener conto degli interessi dei destinatari. Il Collegio richiama il consolidato insegnamento secondo cui le ragioni di interesse pubblico debbono essere specifiche e ulteriori rispetto alla violazione di legge, richiamando TAR Lazio, Latina, sez. I, n. 580 del 2024 e TAR Lazio, Roma, sez. V-ter, n. 10960 del 2024.

Applicando tale regola, il TAR rileva che il Comune, in ordine all’interesse pubblico, si è limitato a richiamare genericamente i principi di buona amministrazione ex art. 97 della Costituzione e l’interesse dell’ente e della comunità. Non emergono ragioni ulteriori rispetto al ripristino della legalità asseritamente violata: la censura è fondata e assorbente.

Per completezza, il Collegio ritiene fondati anche il terzo e il quinto motivo. Quanto al primo, il responsabile dell’area tecnica era competente, all’avvio della gara, quale facente funzioni e, nelle fasi successive, quale responsabile unico del procedimento, avendo comunque, come dirigente, il potere di esprimere la volontà dell’ente. Quanto al secondo, le ulteriori ragioni di illegittimità ravvisate dal Comune non reggono: il richiamo all’art. 42, comma 4, del d.Lgs. n. 36/2023 nella lettera d’invito delimitava esattamente l’oggetto dell’incarico, senza validazione né verifica di un progetto definitivo inesistente, e l’importo affidato era sostanzialmente in linea con il quadro economico approvato.

Da ciò deriva l’annullamento della determina n. 4 del 13 gennaio 2025 e, per illegittimità derivata, degli atti di gara impugnati con i motivi aggiunti dell’ottobre 2024. Il Tribunale dichiara pertanto l’inefficacia del contratto nelle more stipulato e condanna il Comune alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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