Nulla osta al lavoro e contratto di soggiorno fittizio per impresa inattiva (TAR Puglia n. 1173 del 22.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento che dichiara l’inammissibilità della domanda di permesso di soggiorno per lavoro subordinato, in presenza di accertata mancanza dei presupposti, va qualificato come diniego nel merito della richiesta e non come atto di mero rito. L’art. 21-octies della legge n. 241/1990 preclude l’annullamento per vizi procedimentali quando il contenuto dispositivo del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso. La mancata sottoscrizione del contratto di soggiorno per inerzia dell’amministrazione non assume rilievo dirimente quando l’impresa datrice di lavoro risulti inattiva e priva di capacità economica: in tal caso il contratto sarebbe fittizio e puramente formale. Le garanzie partecipative e il soccorso istruttorio divengono inutili perché la loro osservanza non avrebbe potuto condurre a esito favorevole.

Il Fatto

La società datrice di lavoro presenta in data 27.1.2022 al SUI della Prefettura di Roma istanza di nulla osta per l’assunzione con contratto di lavoro subordinato del ricorrente. In data 8.7.2022 il nulla osta viene rilasciato; lo straniero fa ingresso in Italia munito di visto di ingresso. Non risulta tuttavia sottoscritto il contratto di soggiorno presso il SUI di Roma, con la conseguente registrazione.

Il ricorrente espone di essersi recato presso il SUI e di aver tentato invano di accedere e di fissare appuntamento, non riuscendovi perché l’accesso era consentito solo previo appuntamento, non ottenuto nonostante richieste via PEC e tentativi online. Con decreto del Questore di Foggia del 27/06/2023, notificato il 05/07/2023, è dichiarata l’inammissibilità dell’istanza per mancanza dei requisiti. Propone ricorso deducendo la violazione dell’art. 22 d.lgs. n. 286/1998, degli artt. 23 e 97 Cost., dell’art. 2 e degli artt. 6 e 10-bis della legge n. 241/1990, oltre all’eccesso di potere e al difetto di istruttoria. In sede cautelare il collegio accoglieva ai fini del riesame della posizione del ricorrente.

La Motivazione della Corte

La Questura, con relazione depositata il 28.02.2024, chiarisce che la società datrice di lavoro risulta inattiva dal 2010 e priva di capacità economica, non avendo più presentato dichiarazioni fiscali da tale annualità. Richiama inoltre un precedente della stessa Sezione, la sentenza del 14 febbraio 2024, n. 174, non appellata, che della medesima società si era già occupata.

Il collegio rimedita l’orientamento espresso in fase cautelare e ritiene il ricorso infondato. Il provvedimento impugnato, benché dichiari l’inammissibilità dell’istanza, costituisce in realtà un vero e proprio diniego nel merito della richiesta di permesso di soggiorno, per difetto dei presupposti per l’accoglimento. La qualificazione formale adottata dall’amministrazione non vincola il giudice, che ne valorizza il contenuto sostanziale.

Le censure di natura procedimentale non possono trovare accoglimento anche ai sensi dell’art. 21-octies della legge n. 241/1990. Gli accertamenti dell’Amministrazione dell’Interno, non contestati dal ricorrente, escludono in radice la possibilità dell’impresa di concludere il contratto di soggiorno, perché esso sarebbe stato fittizio e puramente formale, attesa la sua inconfutata inattività.

Da tanto consegue l’inutilità delle garanzie partecipative e del soccorso istruttorio. Anche se il ricorrente avesse potuto rappresentare la mancata convocazione da parte del SUI per la registrazione, e dunque l’assenza di responsabilità propria e del datore di lavoro in ordine a tale omissione, tale circostanza non avrebbe potuto condurre a diverse conclusioni, attesa l’impossibilità di concludere il contratto di soggiorno funzionale al rilascio del permesso reclamato.

Il ricorso è pertanto respinto. Le spese derogano alla soccombenza in ragione dell’andamento processuale della controversia. Quanto alla richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, essa è dichiarata inammissibile per manifesta infondatezza, non avendo la parte dato corso a quanto disposto dall’ordinanza della Commissione per il patrocinio a spese dello Stato del 10 gennaio 2025, n. 15/GP, e comunque per manifesta infondatezza del ricorso ai sensi dell’art. 74, comma 2, d.P.R. n. 115/2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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