Annullamento in autotutela dei titoli di agibilità richiede previo accertamento dell’abuso (TAR Calabria n. 11 del 05.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’annullamento in autotutela dei titoli di agibilità, ai sensi dell’art. 21 nonies della legge n. 241/1990, presuppone il previo e definitivo accertamento delle difformità edilizie contestate rispetto ai titoli abilitativi. Sebbene l’agibilità presupponga la conformità urbanistico-edilizia dell’immobile, l’amministrazione non può annullare il titolo rinviando a verifiche future la conferma delle difformità ipotizzate, poiché in tal modo l’autotutela viene impropriamente usata come sanzione edilizia. Il termine di dodici mesi non può essere superato invocando dichiarazioni non veritiere quando i titoli edilizi successivi erano già nella disponibilità dell’ente procedente: la negligenza dell’amministrazione non può tradursi in vantaggio per la stessa.
Il Fatto
Il ricorrente gestisce in locazione alcuni appartamenti in un condominio, svolgendo l’attività ricettiva di affittacamere. Il Comune, con la determinazione n. 307 del 30 luglio 2024, ha disposto l’annullamento in autotutela del certificato di agibilità e della segnalazione certificata di agibilità, ritenendoli fondati su dichiarazioni non veritiere in ordine alla regolarità urbanistico-edilizia dell’immobile.
Con successiva determinazione n. 320 del 3 settembre 2024, l’ente ha annullato anche la segnalazione certificata di inizio attività extralberghiera, atto presupposto della diffida della Camera di Commercio all’esercizio dell’attività. Il proprietario di due appartamenti ha autonomamente impugnato la sola determinazione n. 307. Il Tribunale ha riunito i ricorsi per connessione oggettiva.
La Motivazione della Corte
Il Collegio accoglie le censure relative alla carenza di istruttoria e motivazione e al mancato rispetto delle condizioni dell’autotutela. L’operato comunale è viziato da un’inversione logica nella sequenza procedimentale: l’annullamento dei titoli di agibilità non può basarsi su un’istruttoria incompleta che rinvia a un “separato atto” la conferma delle difformità ipotizzate.
Il mero confronto tra documentazione fotografica risalente e attuale non è risolutivo, poiché le sezioni dei progetti allegati ai titoli edilizi sembrano evidenziare la presenza dei livelli contestati. Parimenti, la dedotta mancanza del certificato di collaudo non può fondare l’annullamento in assenza di un previo accertamento dello stato di irregolarità edilizia che ne avrebbe imposto la presentazione.
Una corretta osservanza del principio di consequenzialità avrebbe richiesto l’accertamento formale delle opere abusive, la verifica dell’assenza del collaudo statico ai sensi dell’art. 67 del d.P.R. n. 380/2001 e solo dopo l’annullamento dei titoli. L’amministrazione ha inoltre motivato solo genericamente le ragioni d’urgenza, nonostante il tempo trascorso dalla presunta realizzazione delle opere.
Quanto al superamento del termine di dodici mesi, non emergono le dichiarazioni non veritiere richieste dall’art. 21 nonies, comma 2-bis. La realizzazione dell’immobile è anteriore al 1967 e i titoli abilitativi successivi erano già a disposizione del Comune al momento del rilascio: la negligenza dell’amministrazione non può differire la decorrenza del potere di autotutela.
Ne consegue l’illegittimità della determinazione n. 307/2024 e, in via derivata, della determinazione n. 320/2024 e della nota della Camera di Commercio. I motivi aggiunti avverso la nota della Soprintendenza sono dichiarati inammissibili, trattandosi di mero atto d’impulso non autonomamente lesivo. Resta impregiudicata la facoltà del Comune di concludere l’istruttoria avviata.
Nota della Redazione
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