Il termine perentorio VIA prevale sul criterio di priorità per potenza (TAR Sardegna n. 1174 del 18.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
I termini del procedimento di valutazione di impatto ambientale sono perentori ai sensi dell’art. 25, comma 7, d.lgs. n. 152/2006, che li richiama espressamente agli effetti dell’art. 2, commi da 9 a 9-quater, legge n. 241/1990. Il criterio legislativo di priorità nella trattazione delle istanze, fondato sulla maggiore potenza dell’impianto, non legittima di per sé l’elusione dei termini procedimentali, in assenza di un provvedimento organizzativo che ne declini in concreto portata ed effetti. L’elevato numero di istanze in corso non assume portata recessiva rispetto alla previsione normativa e non giustifica lo sforamento dei tempi. Il superamento del termine di cui all’art. 25, comma 2-bis, d.lgs. n. 152/2006 comporta, quale conseguenza diretta e automatica, il rimborso del cinquanta per cento dei diritti di istruttoria a norma dell’art. 25, comma 2-ter, d.lgs. n. 152/2006, figura speciale di indennizzo per ritardo procedimentale.

Il Fatto

La ricorrente ha presentato in data 18 marzo 2022 l’istanza per l’avvio del procedimento di VIA nazionale relativa alla costruzione e all’esercizio di un impianto fotovoltaico di potenza pari a 27,07 MW e delle relative opere di connessione, da realizzarsi in provincia di Oristano. La fase di consultazione al pubblico si è conclusa in data 31 maggio 2025. Il procedimento non è stato definito entro i termini previsti.

La società ha quindi adito il Tribunale amministrativo con ricorso avverso il silenzio-inadempimento del Ministero dell’Ambiente, chiedendo l’accertamento dell’illegittimità dell’inerzia, la condanna alla conclusione del procedimento, la nomina di un commissario ad acta e il rimborso del cinquanta per cento dei diritti di istruttoria, quantificati in euro 5.216,42. Si sono costituiti i Ministeri intimati; quello della Cultura ha dedotto l’assenza di propria inerzia per mancata ricezione dello schema di provvedimento.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva pacifico il superamento dei termini procedimentali senza conclusione del procedimento. La Sezione richiama l’orientamento consolidato in controversie analoghe e ribadisce che, esaurita la fase di consultazione, il Ministero è tenuto a definire l’iter entro termini precisi, riguardanti tanto l’adozione del provvedimento finale quanto le fasi prodromiche. Scaduti infruttuosamente tali termini, si attiva il potere sostitutivo del Capo del Dipartimento Sviluppo Sostenibile, a sua volta tenuto a provvedere entro un termine definito.

Quanto al criterio di priorità fondato sulla potenza dell’impianto, il Collegio richiama la motivazione delle sentenze del TAR Sardegna n. 436 del 2024 e n. 709 del 2024: in assenza di un provvedimento generale e organizzativo che declini in chiave attuativa il generico criterio legislativo, la sola modifica dell’art. 8, comma 1, d.lgs. n. 152/2006 non legittima l’elusione dei termini espressamente qualificati come perentori. Una sostanziale sospensione ex lege a tempo indeterminato dei procedimenti relativi ai progetti di potenza inferiore condurrebbe a conseguenze non condivisibili.

Il Collegio esclude inoltre che l’elevato numero di istanze possa far assumere portata recessiva alla previsione normativa. Le difficoltà operative spetta all’Amministrazione risolverle mediante adeguate misure organizzative interne, non possono ridondare a danno del privato istante. L’obbligo di provvedere ha natura doverosa e costituisce garanzia di certezza dei rapporti e di efficacia dell’azione amministrativa.

Accolto il ricorso, il Tribunale ordina alla Commissione Tecnica PNRR-PNIEC la predisposizione, senza vincolo di contenuto, dello schema di provvedimento entro 60 giorni dalla comunicazione; al Direttore generale l’adozione del provvedimento conclusivo entro i successivi 60 giorni; al Capo del Dipartimento l’adozione degli atti in via sostitutiva entro ulteriori 90 giorni in caso di inerzia.

Quanto al rimborso, il Collegio applica l’art. 25, comma 2-ter, d.lgs. n. 152/2006: al superamento del termine perentorio consegue, automaticamente, il rimborso del cinquanta per cento dei diritti di istruttoria, mediante il fondo speciale del Ministero. Il MASE è quindi condannato al pagamento di euro 5.216,42, previa verifica dell’effettivo versamento. Le spese sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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