Revoca dell’autorizzazione al tapis roulant: necessaria la diffida ad adempiere (TAR Toscana n. 1174 del 23.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
La decadenza dalle autorizzazioni all’esercizio delle piste da sci e dalle concessioni per gli impianti a fune, prevista dall’art. 22, comma 1, lett. b), della legge regionale Toscana n. 93/1993 per l’inottemperanza alle prescrizioni del titolo, presuppone la previa diffida ad adempiere con assegnazione del termine di sessanta giorni, ai sensi del successivo comma 2. Il nomen juris adoperato dall’amministrazione non muta la disciplina sostanziale dell’istituto: ciò che la legge qualifica come decadenza resta decadenza, con il relativo corredo procedimentale. La disciplina regionale si applica, per interpretazione analogica o estensiva, anche ai tapis roulant e agli impianti di risalita funzionalmente collegati alle piste, poiché anche la loro realizzazione partecipa agli obiettivi di riqualificazione delle aree sciistiche e di tutela ambientale. L’omessa diffida determina l’illegittimità del provvedimento, pregiudicando la partecipazione rafforzata dell’interessato e la ricerca di una soluzione concordata.
Il Fatto
La società ricorrente gestisce dal 1994 le piste da sci e i relativi impianti di risalita sul versante senese del Monte Amiata. L’accesso alla vetta, durante la chiusura stagionale delle piste, avviene tramite un tapis roulant di circa 150 metri, soggetto ad autorizzazione annuale rilasciata dal SUAP dell’Unione dei Comuni. A partire dal 2023 il rinnovo è stato subordinato a prescrizioni che impongono di lasciare libero il passaggio pedonale sulla pista e di concentrare la manutenzione entro sessanta giorni non prorogabili.
Dopo l’impugnazione delle prescrizioni con ricorso straordinario, l’Unione ha contestato alla società di aver transennato la pista con paletti e corde, impedendo l’accesso alla vetta e costringendo gli escursionisti a servirsi dell’impianto a pagamento. Con provvedimento del novembre 2024 ha quindi revocato l’autorizzazione. La società ha impugnato la revoca davanti al TAR, che in sede cautelare ne ha sospeso l’efficacia.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina congiuntamente i due motivi e li ritiene fondati per quanto di ragione. La fattispecie è sussumibile nell’art. 22, comma 1, lett. b), della legge regionale n. 93/1993, che sanziona con la decadenza l’inottemperanza alle prescrizioni stabilite nel provvedimento di autorizzazione. Ne consegue che la revoca avrebbe dovuto essere preceduta dalla diffida ad adempiere nei successivi sessanta giorni, come impone il comma 2 della stessa norma.
Il TAR respinge l’obiezione dell’Unione secondo cui il tapis roulant non sarebbe un impianto a fune. Richiamando quanto già anticipato in sede cautelare, il Collegio afferma che la disciplina della decadenza trova applicazione, per interpretazione analogica se non estensiva, anche ai tapis roulant e agli impianti di risalita funzionalmente collegati alle piste. La conclusione si fonda su un duplice ordine di ragioni: in termini generali, anche tali impianti partecipano agli obiettivi di riqualificazione e razionalizzazione delle aree sciistiche e di tutela ambientale enunciati dall’art. 1, comma 1, della legge regionale n. 93/1993; nel caso concreto, il rilascio dell’autorizzazione al tapis roulant è espressamente subordinato alla mancata realizzazione della nuova seggiovia prevista dal Piano provinciale, il che dimostra come la stessa amministrazione riconosca la piena assimilabilità tra tapis roulant e impianto a fune.
Il regime dell’autorizzazione, e della sua revoca o decadenza, non può dunque differire da quello dei titoli abilitativi all’esercizio degli impianti a fune, nei limiti della compatibilità e con esclusione della disciplina dettata dal Titolo III della stessa legge per l’affidamento delle concessioni.
La mancanza della diffida e del termine per adempiere vizia il provvedimento, pregiudicando la partecipazione rafforzata dell’interessato sottesa all’art. 22, comma 2. È la stessa motivazione dell’atto impugnato — là dove ventila la possibilità di un accordo su tempi e modalità di chiusura della pista — a confermare che la previa diffida avrebbe consentito di approfondire l’interlocuzione e di pervenire a un più efficiente bilanciamento degli interessi, ad esempio limitando l’accesso estivo al selciato centrale.
Né sussistono elementi per ritenere che, a seguito della diffida, il contenuto dispositivo sarebbe stato necessariamente identico, tenuto conto dell’occasionalità delle chiusure contestate, operate nelle sole domeniche di fine luglio-agosto, e dell’esistenza di percorsi alternativi verso la vetta. Il ricorso è pertanto accolto, con assorbimento di ogni ulteriore profilo e compensazione delle spese per la novità delle questioni.
Nota della Redazione
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