Incombente istruttorio e riapertura del sindacato sulle prove scritte nei concorsi (TAR Lazio n. 14385 del 27.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio amministrativo, il giudice può disporre d’ufficio un’incombente istruttorio per acquisire una documentata relazione sullo stato di avanzamento di una procedura selettiva, al fine di verificare la sopravvenuta pubblicazione della graduatoria finale di merito. Tale incombente è funzionale alla valutazione della sussistenza dell’interesse alla decisione della domanda cautelare, in particolare quando la contestazione riguarda la valutazione delle prove scritte e la conseguente esclusione del candidato dalle successive fasi concorsuali.
Il Fatto
La ricorrente ha impugnato gli atti di un concorso pubblico per il reclutamento di tenenti in servizio permanente nel ruolo Forestale dell’Arma dei carabinieri (anno 2026), contestando il voto di 14/30 attribuito al proprio elaborato dalla Commissione esaminatrice, con conseguente declaratoria di non idoneità alla prosecuzione del concorso. La ricorrente ha chiesto l’annullamento, previa adozione di misure cautelari, del bando, dei verbali della Commissione e dell’avviso recante gli esiti della prova scritta.
Nel corso della camera di consiglio, il TAR Lazio ha ritenuto necessario acquisire chiarimenti sullo stato di avanzamento della procedura selettiva, in considerazione del fatto che nel relativo ambito è intervenuto il mancato superamento della prova scritta da parte della ricorrente, con conseguente non ammissione della stessa alle successive prove concorsuali, oggetto di contestazione.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha rilevato la necessità di acquisire dal Centro nazionale di selezione e reclutamento presso il Comando generale dell’Arma dei carabinieri una documentata relazione sullo stato di avanzamento della procedura selettiva, con la specificazione della data di eventuale pubblicazione della graduatoria finale di merito e il deposito in giudizio del relativo atto.
L’incombente istruttorio è stato disposto al fine di accertare se, nelle more del giudizio, la procedura concorsuale sia giunta a compimento, circostanza rilevante ai fini della valutazione dell’interesse alla decisione della domanda cautelare proposta dalla ricorrente. Il giudice ha inteso verificare la sopravvenuta pubblicazione della graduatoria finale, elemento che potrebbe incidere sull’assetto degli interessi in gioco.
Il Tribunale ha assegnato all’amministrazione un termine di trenta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza per adempiere all’incombente, fissando per il prosieguo della trattazione la camera di consiglio del 14 ottobre 2026. Il provvedimento si caratterizza, quindi, come ordinanza istruttoria, che non decide sulla domanda cautelare ma ne rinvia la valutazione all’esito degli approfondimenti richiesti.
Il dispositivo è limitato alla disposizione dell’incombente e alla fissazione della nuova udienza, senza pronunciarsi nel merito della controversia né sulla misura cautelare richiesta. La decisione è stata adottata in camera di consiglio con ordinanza, ai sensi dell’art. 55 cod. proc. amm.
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Nota della Redazione
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