Silenzio inadempimento MIM riconoscimento titolo estero di sostegno (TAR Lazio n. 6693 del 13.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La domanda di riconoscimento di un titolo abilitante all’insegnamento, conseguito in altro Stato membro dell’Unione europea, ai sensi dell’art. 16 del d.lgs. n. 206/2007, fa sorgere in capo all’autorità competente un obbligo di provvedere, la cui violazione per decorso del termine è sindacabile davanti al giudice amministrativo ex artt. 31 e 117 c.p.a. Il termine complessivo per la conclusione del procedimento di riconoscimento è pari a quattro mesi dalla presentazione della domanda, salva l’eventuale richiesta di integrazioni documentali. Accertata l’illegittimità del silenzio inadempimento, il giudice ordina all’amministrazione di provvedere, assegnando un termine e nominando sin d’ora un commissario ad acta per il caso di persistente inerzia, anche in considerazione della natura vincolata o comunque non discrezionale dell’attività doverosa.
Il Fatto
Una docente, in possesso di un titolo di specializzazione sul sostegno conseguito in Spagna, presentava al Ministero dell’Istruzione e del Merito un’istanza di riconoscimento del titolo ai fini dell’insegnamento per la classe di concorso del sostegno nella scuola secondaria di secondo grado.
Decorso infruttuosamente il termine di conclusione del procedimento, la ricorrente adiva il TAR Lazio per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio e per l’ordine all’amministrazione di provvedere sul riconoscimento.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha accolto il ricorso, richiamando l’orientamento consolidato del tribunale. Ha rilevato che, ai sensi dell’art. 5 del d.lgs. n. 206/2007, l’autorità competente per il riconoscimento dei titoli di formazione e abilitazione dei docenti conseguiti in altro Stato membro è il Ministero dell’Istruzione e del Merito, successore del soppresso MIUR.
La sussistenza dell’obbligo di provvedere deriva dalla presentazione di una formale istanza e dalla scadenza del relativo termine senza che l’amministrazione abbia adottato alcun provvedimento. Nel caso di specie, entrambi i presupposti risultavano integrati: alla data di proposizione del ricorso, l’amministrazione non si era pronunciata sull’istanza presentata l’11 luglio 2025, violando sia il termine generale di trenta giorni di cui alla legge n. 241/1990, sia il termine specifico di cui all’art. 16, comma 6, del d.lgs. n. 206/2007, che fissa in tre mesi il termine per provvedere dalla presentazione della documentazione completa.
Il termine complessivo per la conclusione del procedimento poteva estendersi fino a quattro mesi, in caso di richiesta di integrazioni documentali. Anche considerando tale termine più ampio, lo stesso era decorso senza che fosse intervenuto il provvedimento finale, sicché il silenzio serbato dal Ministero configurava un’inadempienza illegittima.
Il TAR ha ordinato all’amministrazione di concludere il procedimento entro 120 giorni dalla notificazione della sentenza, tenuto conto della natura “di massa” delle istanze di riconoscimento, e ha nominato sin d’ora un commissario ad acta – il responsabile del Dipartimento competente – per il caso di ulteriore inerzia, con facoltà di delega e termine di 90 giorni. Ha infine condannato il Ministero al pagamento delle spese di lite.
Nota della Redazione
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