L’ottemperanza non ha contenuto costitutivo del credito e il conteggio del creditore non vincola l’Amministrazione (TAR Lombardia n. 3836 del 20.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza non ha contenuto costitutivo quanto al diritto di credito inadempiuto, ma ha soltanto la funzione di consentire il soddisfacimento di tale diritto, la cui esatta dimensione discende dal titolo, dalle norme applicabili e dagli eventuali adempimenti parziali. L’entità delle somme richieste dal creditore, come calcolata nel ricorso, non è definitivamente vincolante per l’Amministrazione quanto al capitale residuo e agli interessi, dei quali va verificata l’esatta misura e decorrenza secondo i parametri del titolo e della legge (artt. 1282 e ss. cod. civ.). Decorso il termine dilatorio di centoventi giorni di cui all’art. 14 del D.L. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997, il giudice dichiara l’inottemperanza e assegna all’Amministrazione un termine per adempiere, con nomina sin d’ora del commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia.
Il Fatto
La ricorrente, docente, agiva per l’esatta esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Milano che aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a corrisponderle, per gli anni scolastici dal 2018/2019 al 2020/2021, la somma complessiva di euro 1.500,00 mediante l’assegnazione della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di cui all’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015.
Il titolo era passato in giudicato ed era stato notificato, ma l’Amministrazione non aveva soddisfatto la pretesa. La creditrice proponeva quindi ricorso per ottemperanza, chiedendo l’ordine di conformazione al giudicato, la nomina di un commissario ad acta e la condanna alle spese.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ritenuto il ricorso fondato, poiché la pretesa era sorretta da idonea documentazione e non era stata adeguatamente contrastata dall’Ente debitore, fondandosi su un titolo avente valore ed efficacia di giudicato ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm.
Il Tribunale ha precisato che il giudizio di ottemperanza non ha natura costitutiva del diritto di credito, ma serve solo a garantirne il soddisfacimento. L’entità delle somme richieste, come calcolata dalla parte ricorrente, non è pertanto vincolante per l’Amministrazione: andrà verificata l’esatta misura del capitale residuo e degli interessi, quanto a misura e decorrenza, secondo i parametri del titolo e della legge.
Era comunque decorso il termine dilatorio di centoventi giorni per il pagamento previsto dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996, prima che possa essere avviata l’azione per il recupero coattivo. Il ricorso è stato quindi accolto con dichiarazione dell’inottemperanza e assegnazione di un termine di novanta giorni per il pagamento delle somme indicate nel titolo, degli accessori di legge e degli interessi maturati dopo la presentazione del ricorso.
Per il caso di inutile decorso del termine, il Collegio ha nominato sin d’ora commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, che assumerà le funzioni solo se investito dal creditore, con l’incarico di determinare l’importo ancora dovuto e adottare gli atti contabili necessari. L’attività demandata rientra nei compiti istituzionali del dirigente, sicché non è dovuto alcun compenso.
Quanto alle spese, non essendo controverso l’inadempimento al momento della proposizione del ricorso, l’Amministrazione è stata condannata al pagamento in misura ridotta, trattandosi di controversie che richiedono attività minime e stereotipate, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
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Nota della Redazione
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