Nesso eziologico con il servizio e discrezionalità tecnica del Comitato di verifica (TAR Puglia n. 1179 del 14.11.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il giudizio del Comitato di verifica per le cause di servizio, al pari di quello della Commissione medica ospedaliera, costituisce espressione di discrezionalità tecnica e resta sottratto al sindacato di merito del giudice amministrativo. Il controllo giurisdizionale è ammesso nei soli limiti del sindacato di legittimità, in presenza di assenza o insufficienza di motivazione, travisamento dei fatti, illogicità manifesta, scorrettezza dei criteri tecnici o violazione delle regole procedurali. Il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio non si fonda sulla mera possibile valenza patogenetica dell’attività svolta, ma richiede la verifica, connotata da certezza o alto grado di credibilità logica, del ruolo eziologicamente assorbente o preponderante del servizio nella genesi della patologia. Le relazioni tecniche di parte, generiche e prive di elementi puntuali, non superano gli accertamenti degli organi tecnici dell’Amministrazione. La contraddittorietà non sussiste quando la Commissione medica abbia operato solo la diagnosi, senza affermare alcun nesso eziologico, spettando il riconoscimento della dipendenza al solo Comitato.

Il Fatto

Il ricorrente, militare, impugnava il decreto del Ministero della difesa con cui era stata disconosciuta la dipendenza da causa di servizio per tre delle quattro infermità lamentate, sulla base del parere del Comitato di verifica per le cause di servizio. Per una sola patologia, di natura erniaria, la dipendenza era stata invece riconosciuta; nel medesimo decreto veniva respinta anche la richiesta di equo indennizzo, per la non ascrivibilità della patologia alle Tabelle A e B del d.P.R. n. 834/1981.

Il ricorrente deduceva violazione di legge ed eccesso di potere, producendo relazioni tecniche a supporto. L’Amministrazione eccepiva in rito l’inammissibilità per omessa intimazione del Ministero dell’economia e delle finanze e, nel merito, l’infondatezza. La causa giungeva alla decisione dopo la cancellazione dell’istanza cautelare.

La Motivazione della Corte

Il Collegio disattendeva anzitutto la preclusione eccepita sulla memoria del resistente, priva di elementi di giudizio nuovi e dirimenti. Passando al merito, il TAR ribadiva che i giudizi medico-legali del Comitato di verifica sono sottratti al sindacato di merito, residuando il solo controllo di legittimità per macroscopici vizi logici, manifesta irragionevolezza, palese travisamento dei fatti o scorrettezza dei criteri tecnici e del procedimento seguito, richiamando Cons. Stato, sez. II, n. 4702 del 2021 e Cons. Stato, sez. II, n. 5013 del 2021.

Quanto al nesso eziologico, la sentenza chiarisce che non basta la possibile valenza patogenetica del servizio: occorre la verifica, connotata da certezza o alto grado di credibilità razionale, della valenza del servizio quale fattore eziologicamente assorbente o preponderante nella genesi della patologia, secondo Cons. Stato, sez. IV, n. 370 del 2021 e Cons. Stato, sez. IV, n. 2811 del 2018. L’assunto attoreo si limita a descrivere le attività ordinariamente svolte, senza dimostrare fattori di rischio tipici e specifici.

Il TAR esclude poi la contraddittorietà dell’azione amministrativa. La Commissione medica del Dipartimento militare di medicina legale opera la sola diagnosi dell’infermità, ai sensi degli artt. 193 e 198 del d.lgs. n. 66/2010, mentre il riconoscimento della dipendenza spetta in via esclusiva al Comitato, ai sensi dell’art. 14 del d.P.R. n. 461/2001. Dal verbale emerge solo l’ascrivibilità della patologia alla Tabella B, non già un riconoscimento di dipendenza da causa di servizio.

Il Collegio valorizza infine l’assenza di circostanze eccedenti le ordinarie incombenze del servizio militare, richiamando Cons. Stato, sez. II, n. 4847 del 2024: nella nozione di concausa efficiente rientrano solo fatti ed eventi gravosi per intensità e durata, non gli inevitabili disagi della prestazione tipica. Il ricorso è dunque respinto, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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