Indennizzo per occupazione abusiva di arenile demaniale: giurisdizione del giudice ordinario (TAR Toscana n. 1178 del 15.10.2024)
Principi di diritto (Massima)
Le controversie aventi ad oggetto la quantificazione dell’indennizzo dovuto per l’occupazione senza titolo di un’area demaniale marittima, ove l’amministrazione non eserciti alcun potere autoritativo, rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario. L’art. 133, comma 1, lett. b), cod. proc. amm. devolve al giudice ordinario le controversie patrimoniali conseguenti al rapporto concessorio e la contestazione di canoni e corrispettivi. Quando la pubblica amministrazione si limita a richiedere il pagamento di una somma in funzione dell’area occupata, le parti versano in una situazione paritetica che prescinde dalla giurisdizione amministrativa. Resta attratta al giudice amministrativo solo la controversia che investa la verifica dell’azione autoritativa o l’esercizio di poteri discrezionali-valutativi nella determinazione del canone.
Il Fatto
La società ricorrente, titolare di una struttura ricettiva e di una concessione demaniale rilasciata nel 2009 dal Comune, occupava stagionalmente, da maggio a settembre, cinquecento metri quadri di arenile per la posa di ombrelloni e sedie a sdraio. Con provvedimento del 24.08.2021 il Comune le ingiungeva il pagamento di 7.500,00 euro a titolo di indennizzo per occupazione senza titolo, calcolato ai sensi della legge n. 494/1993, oltre a 625,00 euro di imposta regionale.
La società impugnava l’atto davanti al TAR, deducendo la violazione delle disposizioni emergenziali che consentivano l’ampliamento dell’area in concessione e l’erronea quantificazione dell’indennizzo, per mancata applicazione delle riduzioni previste in caso di utilizzo inferiore all’anno e per l’applicazione della maggiorazione del duecento per cento. Il Comune eccepiva in via preliminare il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale affronta in via prioritaria l’eccezione processuale e la ritiene fondata, dichiarando il ricorso inammissibile. La controversia concerne la contestazione dell’indennizzo richiesto per l’occupazione di un’area demaniale e ricade nell’ambito dell’art. 133, comma 1, lett. b), cod. proc. amm., che devolve al giudice ordinario le controversie patrimoniali conseguenti al provvedimento di concessione e la quantificazione di canoni e corrispettivi.
Il Collegio esclude che l’atto impugnato abbia natura provvedimentale. Il Comune si è limitato a richiedere il pagamento in funzione di un’area occupata, senza alcuna spendita di potere pubblicistico. Ne deriva che tra le parti vengono in essere situazioni paritetiche, estranee alla giurisdizione amministrativa.
A sostegno della conclusione il Tribunale richiama il costante orientamento secondo cui sono riservate al giudice ordinario le controversie di contenuto meramente patrimoniale, senza che assuma rilievo un potere di intervento dell’amministrazione a tutela di interessi generali. Viceversa, resta attratta al giudice amministrativo la controversia che coinvolga la verifica dell’azione autoritativa sul rapporto concessorio o investa l’esercizio di poteri discrezionali-valutativi nella determinazione del canone, e non il semplice accertamento tecnico dei presupposti fattuali. Il Collegio cita sul punto Cassazione sezioni unite n. 11867 del 2020 e Cassazione sezioni unite n. 28973 del 2020, oltre a TAR Lazio, Sez. II, n. 1184 del 2022.
Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione, con facoltà di riassunzione davanti al giudice ordinario. Le spese di giudizio sono compensate in ragione della natura della decisione.
Nota della Redazione
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