Imputazione del pagamento e ottemperanza al giudicato: rileva il consenso del creditore (TAR Puglia n. 1098 del 29.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza il pagamento del solo capitale, ove il creditore non ne contesti l’imputazione e deduca invece il mancato pagamento degli interessi, integra il consenso del creditore all’imputazione del versamento al capitale ai sensi dell’art. 1194, primo comma, cod. civ. Il secondo comma della medesima norma va letto unitamente al primo e non può essere invocato dal creditore che abbia accettato l’imputazione. Il successivo versamento degli interessi legali e delle spese liquidate in entrambi i gradi esaurisce l’obbligazione pecuniaria derivante dal giudicato e determina la cessazione della materia del contendere. Le spese del giudizio di ottemperanza seguono la soccombenza virtuale.

Il Fatto

Il ricorrente aveva ottenuto dal Tribunale di Bari, con la sentenza n. 2521 del 29 giugno 2021, l’accertamento del diritto a un’adeguata remunerazione per la frequenza a corsi di specializzazione anteriormente all’entrata in vigore del d.lgs. n. 257/1991, con condanna in solido dei Ministeri convenuti al pagamento di euro 26.855,76, oltre interessi legali, e delle spese di lite. La Corte d’Appello di Bari, con la sentenza n. 261/2023 del 20 febbraio 2023, confermava la pronuncia e liquidava le spese del gravame.

In pendenza dell’appello il Ministero della Salute aveva corrisposto la sola sorte capitale. Passata in giudicato la decisione, il ricorrente proponeva ricorso per l’esecuzione del giudicato, lamentando il mancato pagamento degli interessi e delle spese. Nel novembre 2024, dopo la notifica del ricorso, il M.I.U.R. versava euro 24.949,74, di cui euro 9.024,97 a titolo di interessi legali sulla sorte capitale fino al 6 giugno 2022 e il resto a titolo di spese legali. Il ricorrente insisteva per il carattere non satisfattivo del versamento, invocando l’art. 1194, secondo comma, cod. civ. e chiedendo euro 800,32 di ulteriori interessi sulla quota di capitale asseritamente residua.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta la questione dell’imputazione del pagamento in presenza di un debito comprensivo di capitale, interessi e spese. Il ricorrente richiama il solo secondo comma dell’art. 1194 cod. civ., ma la norma va letta nella sua interezza. Il primo comma stabilisce che il debitore non può imputare il pagamento al capitale anziché agli interessi e alle spese senza il consenso del creditore.

Da tale regola il Tribunale ricava che, quando il debitore non paghi capitale e interessi insieme, il versamento si imputa agli interessi, salvo prova del consenso del creditore a una diversa imputazione. Il thema decidendum si sposta quindi sull’accertamento di quel consenso.

Nel caso concreto il ricorrente aveva ammesso che l’Amministrazione aveva pagato il solo capitale il 6 giugno 2022. Con il ricorso per ottemperanza lo stesso ricorrente aveva dedotto il mancato pagamento, fra l’altro, degli interessi: così facendo ha manifestato il proprio consenso all’imputazione del versamento del giugno 2022 al capitale. La deduzione difensiva, quindi, si ritorce contro la pretesa: invocare gli interessi equivale ad accettare che il capitale sia stato integralmente soddisfatto.

Su questa base il versamento di euro 24.949,74, comprensivo di euro 9.024,97 a titolo di interessi legali calcolati sulla sorte capitale fino alla data del primo pagamento e delle spese liquidate nei due gradi, ha pienamente soddisfatto la pretesa azionata. L’obbligazione pecuniaria derivante dal giudicato risulta integralmente adempiuta.

Il Collegio dichiara pertanto la cessazione della materia del contendere e liquida le spese in favore del ricorrente secondo il criterio della soccombenza virtuale, in misura pari a euro 800,00 oltre accessori, ordinando l’esecuzione della sentenza da parte dell’Autorità amministrativa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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