Annullamento in autotutela del permesso di costruire e distanze dalle vedute (TAR Puglia n. 1180 del 22.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il Comune può annullare in autotutela il permesso di costruire che si ponga in contrasto con la distanza minima di tre metri dalle vedute altrui, imposta dall’art. 907 cod. civ., quando la violazione risulti dalla documentazione progettuale già in possesso dell’Amministrazione. La distanza va misurata con il metodo lineare-ortogonale, sia in orizzontale sia in verticale, e non con il metodo radiale invocato dal privato. La necessità di conformarsi a un giudicato civile che ha accertato il diritto di veduta integra un interesse pubblico concreto, preminente e attuale ai sensi dell’art. 21-nonies legge n. 241/1990. La natura vincolata del provvedimento rende irrilevanti i vizi formali del procedimento, compresa la contestata comunicazione di avvio. Non è configurabile alcun affidamento legittimo in capo al privato che abbia rappresentato in modo inesatto la conformità del progetto alle norme civilistiche.

Il Fatto

Il Comune di Orta Nova annullava in autotutela il permesso di costruire rilasciato per l’ampliamento al primo piano di un immobile, ritenendo che l’opera violasse la distanza di tre metri dalla veduta vantata dalla proprietaria confinante, il cui diritto era stato riconosciuto da sentenze civili passate in giudicato. Il provvedimento richiamava una precedente nota di invito alla modifica del progetto e un’ordinanza di sospensione dei lavori.

La titolare del permesso impugnava l’atto davanti al TAR Puglia, deducendo l’infondatezza dell’annullamento, l’erroneità del metodo di misurazione adottato dal Comune, il difetto di istruttoria e di motivazione sull’interesse pubblico e la lesione del diritto di difesa. Chiedeva in via istruttoria una verificazione tecnica dello stato dei luoghi. Si costituivano il Comune e la controinteressata, chiedendo il rigetto.

La Motivazione della Corte

Il Collegio individua la questione nella legittimità dell’esercizio del potere di autotutela su un titolo edilizio che l’Amministrazione ritiene contrastante con norme inderogabili in materia di distanze. Il punto di partenza è l’art. 907 cod. civ., che impone il rispetto di tre metri dalle vedute, e la relativa interpretazione consolidata: la distanza si misura anche in verticale e con criterio lineare-ortogonale.

Il TAR richiama sul punto Cass. sentenza n. 10580/2019, Cons. Stato n. 6438/2023 e Cons. Stato n. 4465/2020, per escludere che in materia di vedute possa applicarsi il metodo radiale. La ricorrente aveva fondato la propria difesa proprio su tale criterio, sostenendo il rispetto della distanza.

La violazione, secondo il Collegio, emerge dagli stessi elaborati grafici allegati alla richiesta di permesso di costruire: la doglianza sul difetto di istruttoria è quindi infondata, perché il Comune ha riesaminato la documentazione già in proprio possesso, senza necessità di sopralluoghi o nuove misurazioni. Per la stessa ragione la richiesta di verificazione tecnica è superflua.

Quanto alla motivazione, il provvedimento è adeguato: la violazione di norme inderogabili sulle distanze e l’esigenza di dare attuazione al giudicato civile costituiscono interesse pubblico fondamentale, preminente e attuale. Il contraddittorio è stato garantito dalla nota con cui il privato è stato invitato a modificare il progetto e le osservazioni tecniche sono state valutate prima dell’adozione dell’atto definitivo.

Il Collegio esclude infine l’affidamento legittimo, perché la ricorrente ha indotto in errore l’Amministrazione con una rappresentazione inesatta della conformità alle norme civilistiche e ai giudicati. Le censure sul diritto di difesa e sulla comunicazione di avvio si risolvono in vizi formali irrilevanti, data la natura vincolata dell’annullamento. Il ricorso è respinto; spese compensate con il Comune e liquidate a carico della ricorrente in favore della controinteressata, con distrazione al difensore.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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