Motivi aggiunti necessari per censurare la motivazione disvelata in giudizio (TAR Sicilia n. 1180 del 07.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo la censura proposta “al buio”, perché la parte ricorrente non ha potuto accedere alla documentazione in possesso dell’Amministrazione, è ammissibile solo se, intervenuto il deposito dei documenti in giudizio, l’interessato dia concretezza alle questioni prospettate in via ipotetica mediante motivi aggiunti ritualmente notificati. In difetto, la doglianza mantiene carattere esplorativo ed è inammissibile per carenza di specificità. Non integra motivazione postuma quella che trovi supporto in atti preesistenti del procedimento, purché offrano elementi sufficienti e univoci. La concessione provvisoria di un contributo non fonda alcun affidamento legittimo sulla conservazione dell’utilità, sorgendo questo solo all’esito del provvedimento definitivo.
Il Fatto
Il Ministero aveva concesso in via provvisoria a una società operante nella torrefazione del caffè un contributo in conto impianti, erogabile in tre quote annuali. Rispetto all’importo assentito l’Amministrazione aveva versato complessivamente una somma inferiore.
Con un decreto dirigenziale il contributo definitivo veniva rideterminato in misura pari a quanto già percepito, sul rilievo che il programma d’investimento era da intendersi avviato prima della presentazione della domanda di agevolazione. La società impugnava il provvedimento deducendo difetto di motivazione e di istruttoria, violazione delle garanzie procedimentali e lesione del legittimo affidamento, chiedendo altresì la condanna all’erogazione della parte residua. Solo in corso di causa il Ministero depositava la relazione finale della banca concessionaria effettivamente richiamata nel decreto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio afferma anzitutto la giurisdizione del giudice amministrativo, trattandosi di rideterminazione di un finanziamento fondata su un preteso vizio genetico della misura provvisoria, con conseguente consistenza d’interesse legittimo in capo al privato. Dichiara poi inutilizzabili i documenti depositati dalla ricorrente in uno alla memoria di replica, perché il termine dell’art. 73, comma 1, cod. proc. amm. è perentorio e non superabile neppure con l’accordo delle parti.
Nel merito del primo motivo, il Tribunale rileva che la rideterminazione in pejus si fondava su una relazione della banca richiamata per relationem, ma che all’accesso agli atti era stata ostesa una relazione diversa, emessa nella stessa data e recante un parere positivo su altro profilo. La ricorrente non conosceva dunque le ragioni fattuali del provvedimento. Tali ragioni sono emerse solo con il deposito del 13.2.2025. La società, tuttavia, non ha articolato motivi aggiunti, limitandosi a dedurre nelle repliche non notificate il carattere postumo della motivazione.
La prospettazione “al buio” resta ammissibile — chiarisce il Collegio, richiamando Cons. Stato, sez. IV, n. 6068 del 2024 e Cons. Stato, sez. VII, n. 8127 del 2022 — solo se, dopo il deposito, l’interessato concretizzi le questioni con motivi aggiunti. In difetto, il primo motivo è inammissibile ex art. 40, comma 1, lett. d), cod. proc. amm., ed è comunque infondato, perché la contestazione del vizio genetico risulta suffragata da congrue risultanze documentali, coerenti con i principi di necessità e addizionalità degli aiuti di Stato.
Quanto al carattere postumo della motivazione, il Collegio esclude l’indebita integrazione: è ammissibile l’integrazione veicolata da preesistenti atti del procedimento, come chiarito da Cons. Stato, sez. VI, n. 1903 del 2024. Il secondo motivo è infondato: le garanzie del D.M. n. 527/1995 attengono al ricalcolo su rendicontazione, mentre qui si discute di un presupposto a monte; l’art. 10-bis legge n. 241/1990 non si applica alle procedure assimilabili a quelle concorsuali; la mancata comunicazione di avvio non è utilmente dedotta, non avendo la ricorrente allegato gli elementi conoscitivi che avrebbe introdotto.
Il terzo motivo è infondato. La concessione provvisoria non può fondare un affidamento legittimo, secondo l’indirizzo di C.G.A.R.S. n. 23 del 2025 e di Cons. Stato, sez. VI, n. 7064 del 2021: l’affidamento sorge solo con il provvedimento definitivo. L’Amministrazione ha comunque contemperato gli interessi circoscrivendo la decadenza a una parte del contributo. Da ciò consegue l’infondatezza della domanda di condanna. Ricorso in parte inammissibile e per il resto respinto, spese compensate.
Nota della Redazione
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