Ottemperanza al giudicato e pendenza dell’esecuzione civile: i rimedi non sono alternativi (TAR Lazio n. 437 del 21.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La pendenza di un giudizio di esecuzione civile non determina l’inammissibilità, l’improcedibilità né la sospensione del ricorso di ottemperanza successivamente proposto davanti al giudice amministrativo avverso il medesimo titolo esecutivo. I due rimedi non sono alternativi né legati da un rapporto di pregiudizialità. L’unico evento che fa venir meno la loro funzione è l’integrale soddisfazione del creditore. Ai fini dell’accoglimento dell’ottemperanza è sufficiente il dato oggettivo di una sentenza sfavorevole valida ed efficace rimasta ineseguita, non essendo prevista dalla legge alcuna condizione di colpevole inottemperanza dell’amministrazione. La penalità di mora può essere negata quando risulti manifestamente iniqua, allorché sulla somma decorrano già interessi moratori ed il procedimento esecutivo sia avviato.
Il Fatto
Una fondazione di partecipazione ha chiesto al giudice amministrativo il rilascio dei provvedimenti necessari ad assicurare l’integrale ottemperanza a due sentenze civili, con le quali una comunità montana è stata condannata al pagamento in suo favore della somma di euro 309.041,31, oltre interessi ed oneri di legge. La sentenza di appello, che ha confermato quella di primo grado, è stata notificata all’amministrazione e la pretesa è passata in giudicato.
La ricorrente ha inoltre domandato l’applicazione di una penalità di mora. L’ente pubblico intimato, costituitosi, ha opposto la pendenza di un giudizio di esecuzione civile per la medesima pretesa patrimoniale, deducendone l’inammissibilità o l’improcedibilità del ricorso amministrativo e, in subordine, chiedendone la sospensione. Ha inoltre sostenuto che non le si potrebbe rimproverare l’inadempienza e che sarebbe iniqua la penalità.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto l’eccezione di improcedibilità. Richiamando la sentenza del Consiglio di Stato, sez. V, 8 gennaio 2024 n. 274, il Tribunale chiarisce che esecuzione civile e ottemperanza non sono rimedi alternativi, né legati da un rapporto di pregiudizialità, non potendosi attribuire prevalenza all’uno piuttosto che all’altro. L’unico evento che fa venir meno la funzione di entrambi, senza giustificare la sospensione di uno nell’attesa della decisione dell’altro, è l’integrale soddisfazione del creditore. La contestuale pendenza del giudizio esecutivo ordinario non comporta dunque inammissibilità, improcedibilità o sospensione del ricorso di ottemperanza.
Nel merito, il ricorso è accolto. L’ente resistente non ha fornito elementi ostativi. Non è tale l’assenza di una colpevole inottemperanza dell’amministrazione al comando giudiziale: la possibilità di muovere un rimprovero per l’inadempienza non costituisce una condizione prevista dalla legge per l’accoglimento del gravame, essendo sufficiente il dato oggettivo della presenza di una sentenza sfavorevole valida ed efficace rimasta ineseguita.
Il Tribunale ritiene altresì irrilevante la questione della pignorabilità delle somme giacenti presso la banca tesoriere. L’ente, per ottemperare agli obblighi nascenti dal giudicato, ben potrebbe domandare fondi aggiuntivi alla Regione Lazio ovvero accendere un mutuo presso un istituto di credito. L’argomento difensivo non incide quindi sull’obbligo di eseguire il titolo.
In conseguenza, viene fissato un termine di novanta giorni per l’ottemperanza. Decorso inutilmente, all’esecuzione provvede, entro i successivi sessanta giorni, un commissario ad acta sostitutivo, individuato nel Presidente della Giunta regionale del Lazio o in un dirigente da lui delegato, in ragione della natura giuridica delle comunità montane e dei poteri regionali esercitati ai sensi della l. reg. 22 giugno 1999 n. 9.
Quanto alla penalità di mora, la domanda è respinta ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., per la manifesta ingiustizia di un simile aggravamento della situazione debitoria dell’ente. Sulla somma dovuta decorrono già, per decisione dell’autorità giudiziaria ordinaria, gli interessi moratori previsti dal d.lgs. 8 giugno 2001 n. 231, ed è già stato avviato un procedimento di esecuzione in sede civile. L’amministrazione è infine condannata alle spese del giudizio.
Nota della Redazione
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