Piano attuativo bacini estrattivi e valorizzazione degli immobili esistenti (TAR Toscana n. 1183 del 23.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il Piano attuativo dei bacini estrattivi persegue finalità di tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico e culturale e non rientra nel suo contenuto necessario l’individuazione di zone di espansione edilizia o di nuovi progetti a destinazione turistica. La mancata previsione di nuove edificazioni non è perciò indice di illegittimità. L’art. 38, comma 6, della L.R. n. 35/2015 non subordina l’effetto premiale sui titoli concessori alla realizzazione di nuovi fabbricati ad uso turistico, ben potendo i progetti di interesse generale conciliarsi con la valorizzazione degli immobili esistenti.

Il Fatto

Le società ricorrenti, titolari di diritti di escavazione su una cava ubicata nel bacino marmifero del Comune di Carrara, hanno impugnato la deliberazione con cui il Consiglio comunale ha approvato il P.A.B.E. – scheda n. 15 del PIT-PPR, unitamente agli elaborati normativi e cartografici e agli atti presupposti. Il ricorso, trasposto dal giudizio dinanzi al Presidente della Repubblica, articolava quattro motivi: censure sul demanio idrico, sulla valutazione di compatibilità paesaggistica, sulla perimetrazione delle zone di interesse storico testimoniale e, infine, sull’esclusione di interventi di nuova costruzione a vocazione turistica.

Instaurato il contraddittorio con il Comune di Carrara e la Regione Toscana, le ricorrenti hanno dichiarato di non avere più interesse alla decisione dei primi tre motivi, conservando l’interesse sul quarto.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha preliminarmente definito il giudizio con sentenza di improcedibilità, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., con riferimento ai primi tre motivi, prendendo atto della sopravvenuta carenza di interesse. Il quarto motivo è stato scrutinato nel merito.

Le ricorrenti deducevano l’illegittimità degli articoli da 10 a 26 del Titolo III dell’allegato A3 delle N.T.A., che consentono attività edilizia solo sugli immobili esistenti, precludendo la realizzazione di nuovi fabbricati e infrastrutture turistiche. Tale assetto contrasterebbe con l’art. 38, comma 6, della L.R. n. 35/2015, che riconosce l’effetto premiale sul rilascio dei titoli concessori in presenza di un progetto di interesse generale per il territorio.

La doglianza è stata ritenuta infondata. Le previsioni impugnate perseguono finalità di tutela e valorizzazione paesaggistica, in linea con il punto 5 dell’Allegato 5 al PIT/PPR, che destina i beni di rilevante testimonianza storica o culturale connessi all’attività estrattiva alla sola tutela e valorizzazione. Il Collegio ha richiamato l’art. 113, comma 2, L.R. 65/2014, che assegna al P.A.B.E. la funzione di individuare le cave e di determinare le quantità sostenibili nel rispetto della pianificazione regionale, senza estenderne il contenuto necessario all’individuazione di zone di espansione edilizia.

Quanto alla norma regionale invocata, il Tribunale ha escluso che essa presupponga la necessaria realizzazione di nuovi edifici ad uso turistico. L’art. 38 riguarda tutti i progetti di interesse generale idonei a generare effetti positivi sull’occupazione, sull’ambiente e sulle infrastrutture, che ben possono conciliarsi con la valorizzazione degli immobili esistenti prevista dall’art. 16 delle N.T.A. del P.A.B.E.

Il Collegio ha inoltre valorizzato la posizione espressa dall’Amministrazione in sede di reiezione dell’osservazione endoprocedimentale: la mancata previsione di nuovi edifici turistici non preclude una successiva valutazione in sede di pianificazione strategica. Il ricorso è stato pertanto dichiarato in parte improcedibile e in parte respinto, con compensazione delle spese in ragione della peculiarità della fattispecie.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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