Silenzio inadempimento sull’istanza di installazione di impianti pubblicitari (TAR Puglia n. 1185 del 16.11.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’installazione di impianti pubblicitari su suolo pubblico costituisce attività contingentata, soggetta ad autorizzazione comunale ai sensi dell’art. 3, comma 3, del d.lgs. n. 507/1993 e dell’art. 23, comma 4, del d.lgs. n. 285/1992, con la conseguenza che ad essa non si applica il silenzio-assenso ex art. 20 legge n. 241/1990, operante solo per il consenso di cui all’art. 28, quarto comma, d.P.R. n. 639/1972. L’amministrazione è pertanto tenuta a concludere il procedimento con provvedimento espresso anche quando ritenga la domanda irricevibile, inammissibile, improcedibile o infondata. Il silenzio serbato sull’istanza integra silenzio-inadempimento e giustifica l’ordine giudiziale di provvedere entro un termine, con riserva di nomina del commissario ad acta.

Il Fatto

La società ricorrente esercita attività di pubblicità mediante affissioni dirette su impianti propri, per conto dei clienti. Ha presentato al Comune di Vieste istanza per l’occupazione di suolo pubblico e l’installazione di due cartelli pubblicitari monofacciali di dimensioni 6,00×3,00 metri, collocati in due vie cittadine.

Il Comune non ha costituito alcun rapporto procedimentale né ha risposto all’istanza. La società ha allora proposto ricorso per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio e per la condanna dell’ente all’adozione di un provvedimento espresso, deducendo la violazione dell’art. 2 legge n. 241/1990 e degli artt. 3 e 97 Cost. Il Comune non si è costituito in giudizio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto la questione preliminare dell’eventuale formazione di un titolo autorizzatorio per effetto del decorso del tempo. La risposta è negativa. L’installazione di impianti pubblicitari richiede un provvedimento autorizzatorio comunale distinto dal consenso previsto per l’affissione diretta in spazi di propria pertinenza. Solo per quest’ultimo si configura il silenzio-assenso, mentre il procedimento in esame resta estraneo a tale istituto, come affermato dalla giurisprudenza amministrativa richiamata.

Il Tribunale sottolinea poi che l’art. 3 del d.lgs. n. 507/1993 impone al Comune di adottare un regolamento che determini tipologia e quantità degli impianti e le modalità per ottenere il provvedimento. L’attività di installazione è dunque contingentata e, per tale ragione, sottratta alla disciplina della segnalazione certificata di inizio attività ex art. 19 legge n. 241/1990, che presuppone il rilascio del titolo dipendente da un accertamento vincolato e l’assenza di limiti o contingenti complessivi.

La richiesta di installazione su suolo pubblico è quindi soggetta ad autorizzazione, previa valutazione di interessi pubblici prevalenti rispetto alle esigenze di semplificazione. Il procedimento rientra pertanto nell’ambito applicativo della legge n. 241/1990, e il silenzio dell’amministrazione contrasta con il disposto dell’art. 2, che impone la conclusione con provvedimento espresso allorché il procedimento consegua obbligatoriamente all’istanza dell’interessato.

Il Collegio esclude che ragioni endoprocedimentali, carenze documentali, difficoltà organizzative o disfunzioni interne all’ente possano giustificare l’ulteriore inerzia. Ricorrono quindi tutti gli elementi costitutivi del silenzio-inadempimento. Il ricorso è accolto e il Comune è condannato ad adottare un provvedimento espresso entro trenta giorni dalla comunicazione o dalla notifica della sentenza, con riserva di nomina del commissario ad acta in caso di successiva inerzia. Le spese seguono la soccombenza, liquidate in favore del procuratore antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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