Emersione lavoro irregolare: riesame non concluso per inerzia del ricorrente (TAR Marche n. 229 del 21.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di emersione dal lavoro irregolare ai sensi dell’art. 103 del d.l. n. 34/2020, il ricorso avverso il rigetto della domanda va respinto quando il ricorrente, pur avendo ottenuto in sede cautelare la sospensione dell’atto ai fini del riesame, non collabori con l’Amministrazione e renda impossibile la conclusione del procedimento. Il dovere di leale collaborazione impone all’interessato di fornire la documentazione necessaria e di presentarsi agli appuntamenti fissati dallo Sportello Unico. La condotta omissiva dell’istante impedisce la definizione dell’iter procedimentale e rende inutiliter data un’eventuale pronuncia di accoglimento, che non potrebbe che essere assunta ai fini di un ulteriore riesame.

Il Fatto

Il ricorrente, cittadino extracomunitario soggiornante in Italia, ha impugnato il provvedimento con cui lo Sportello Unico per l’Immigrazione presso la Prefettura di Ascoli Piceno ha rigettato la domanda di emersione presentata in suo favore dalla titolare di un’azienda agricola, ai sensi dell’art. 103 del d.l. n. 34/2020. Il rigetto si fondava sulla causa ostativa di cui al comma 9 della medesima disposizione, per non avere il datore di lavoro proceduto, in occasione del c.d. decreto flussi 2013, all’assunzione di lavoratori extracomunitari per i quali aveva ottenuto il nulla-osta.

Il ricorrente ha dedotto, in via principale, che la mancata assunzione era dipesa dalla forza maggiore, non essendosi i lavoratori mai presentati presso l’azienda, e che il fatto era risalente nel tempo, con conseguente maturazione del diritto all’emersione. Con ordinanza n. 145/2022 il Tribunale ha accolto la domanda cautelare ai fini del riesame.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha rilevato che la vicenda è del tutto analoga ad altre già esaminate, riguardanti procedure di emersione attivate dal medesimo datore di lavoro e concluse con provvedimenti di rigetto fondati sulle stesse motivazioni. Tuttavia, il presente giudizio non può avere il medesimo esito, non essendo stato portato a termine il riesame a causa del comportamento del ricorrente.

A seguito dell’ordinanza cautelare, il SUI ha avviato il procedimento di riesame convocando l’interessato. Il ricorrente non si è presentato né a quell’invito né al successivo appuntamento, rendendo impossibile la continuazione e la conclusione del procedimento. La circostanza è stata confermata dal difensore con le note depositate.

Il Tribunale ha qualificato tale condotta come violazione del dovere di leale collaborazione. Il ricorrente non ha fornito alla Prefettura la documentazione necessaria, manifestando disinteresse per la definizione della procedura di emersione e rendendo impossibile la conclusione dell’iter procedimentale.

In continuità con i precedenti citati, il Collegio ha osservato che una eventuale pronuncia di accoglimento non potrebbe che essere assunta ai fini di un riesame e, dunque, sarebbe inutiliter data visto il comportamento dell’istante. Il ricorso è stato pertanto respinto.

Le spese del giudizio sono state compensate, sia perché la normativa applicata dalla Prefettura era di recente emanazione, sia avuto riguardo alla mancanza di collaborazione del ricorrente nella procedura di riesame attivata dall’Amministrazione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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