Accesso atti fiscali inammissibile se diritto già riconosciuto (TAR Calabria n. 1185 del 22.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso proposto avverso il riscontro con cui l’amministrazione, dopo avere in precedenza riconosciuto il diritto all’accesso, si limiti a confermare le proprie determinazioni e a fissare un appuntamento per la visione della documentazione. In tal caso l’atto impugnato ha natura meramente confermativa e non sussiste alcuna controversia sul diritto all’accesso, già riconosciuto dall’amministrazione. La contestazione del ricorrente, se diretta a sostenere che la documentazione messa a disposizione non corrisponde a quella esistente, investe un fatto materiale, non il diritto. Il diritto di accesso trova un limite nella effettiva disponibilità della documentazione da parte dell’amministrazione; in applicazione del principio ad impossibilia nemo tenetur, in assenza di prova dell’esistenza e disponibilità dei documenti, non può essere erogata un’ingiunzione all’ostensione.
Il Fatto
Il ricorrente ha chiesto all’Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Vibo Valentia copia di una vasta documentazione contabile e procedimentale relativa agli anni dal 2012 al 2016, comprensiva dei verbali di acquisizione, dei processi verbali giornalieri e degli atti di recupero, per tutelare i propri diritti in giudizi tributari pendenti di valore rilevante.
L’Ufficio, con la nota impugnata, ha rinviato alle precedenti comunicazioni, ritenendo la richiesta reiterazione di istanze già riscontrate, e ha fissato un appuntamento per la visione della documentazione in formato elettronico posseduta. Il contribuente ha contestato che il materiale reso disponibile non corrisponda a quello richiesto, deducendo carenze e consegne parziali, e ha adito il TAR per l’annullamento della nota e l’accertamento del diritto all’estrazione di copia. L’amministrazione ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per essere l’atto meramente confermativo e, nel merito, l’uso esplorativo dell’istanza.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale dichiara il ricorso inammissibile per ragioni solo in parte coincidenti con l’eccezione dell’amministrazione. Con l’atto impugnato l’Agenzia, oltre a rinviare alle note precedenti, ha fissato all’istante un appuntamento per prendere visione della documentazione elettronica posseduta.
Da un lato, quindi, l’atto ha natura meramente confermativa delle precedenti note, con le quali — pur con accenti ambigui e mettendo in discussione l’esistenza del diritto — era stata riconosciuta al contribuente la possibilità di visione ed estrazione di copia. Dall’altro, nella sostanza non esiste una controversia sul diritto all’accesso, riconosciuto dalla stessa amministrazione. Su questa duplice base poggia la declaratoria di inammissibilità.
Il Collegio rileva che il ricorrente si duole in realtà di una circostanza materiale: che la documentazione messa a disposizione non corrisponda a quella che ritiene essere nella disponibilità dell’Ufficio. Sul punto, pur a fronte dell’esito in rito, richiama l’insegnamento secondo cui il diritto di accesso trova un limite materiale e giuridico nella disponibilità che l’amministrazione abbia dei documenti richiesti (Cons. Stato, Sez. III, n. 10751 del 2023; Cons. Stato, Sez. V, n. 9622 del 2023).
Ove l’amministrazione neghi di possedere la documentazione, in applicazione del principio ad impossibilia nemo tenetur e in assenza di prova dell’effettiva esistenza e disponibilità della stessa, non è possibile erogare un’ingiunzione alla relativa ostensione, che sarebbe per definizione insuscettibile di esecuzione (Cons. Stato, Sez. V, n. 7787 del 2023). Nella specie il Direttore Provinciale ha più volte dichiarato di mettere a disposizione tutta la documentazione disponibile, attestando implicitamente l’inesistenza attuale degli ulteriori documenti indicati dal contribuente.
Il Tribunale precisa che sarà compito degli organi giurisdizionali chiamati a dirimere le controversie tra contribuente e amministrazione fiscale valutare la portata processuale di tale dichiarazione. La peculiarità della vicenda giustifica la compensazione delle spese e competenze di lite. Disposta altresì l’oscuramento delle generalità ai sensi dell’art. 52, comma 1, d.lgs. n. 196/2003.
Nota della Redazione
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