Via vincolata solo per beni culturali e assoluta incompatibilità del progetto (TAR Sicilia n. 786 del 13.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’effetto preclusivo assoluto previsto dall’art. 26, comma 2, d.lgs. n. 42/2004 opera soltanto ove ricorrano congiuntamente due condizioni: la tutela di beni culturali e l’assoluta incompatibilità del progetto con le esigenze di protezione. La norma non è invocabile per le sole aree sottoposte a vincolo paesaggistico, né in presenza di una mera potenziale valenza archeologica dei luoghi. Il parere negativo della Soprintendenza non è di per sé vincolante per la Commissione Tecnica Specialistica, che deve valutare la possibilità di rendere il progetto compatibile mediante prescrizioni e cautele. Il provvedimento che si limiti a recepire acriticamente tale parere, senza comparare gli interessi pubblici e privati coinvolti, è illegittimo per difetto di motivazione e di istruttoria.

Il Fatto

La società ricorrente ha presentato istanza di attivazione della procedura di valutazione di impatto ambientale nell’ambito del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale, ai sensi dell’art. 27-bis d.lgs. n. 152/2006, per la realizzazione di un impianto agro-fotovoltaico in territorio agricolo del Comune di Aidone. Soltanto una minima porzione dell’area, circoscritta al cavidotto interrato, risulta soggetta a tutela paesaggistica ai sensi dell’art. 142, comma 1, lett. c) e g), d.lgs. n. 42/2004.

In ragione della prossimità del sito all’area archeologica di Morgantina, la Soprintendenza ha richiesto l’attivazione del procedimento di Valutazione di Impatto Archeologico e, all’esito delle indagini, ha espresso parere negativo, affermando che il sito non avrebbe potuto essere interessato da opere comportanti alterazione dei luoghi. Su tale base la Commissione Tecnica Specialistica ha reso il parere istruttorio conclusivo oggetto di gravame, ritenendo vincolato l’esito negativo della valutazione ambientale. La società ha impugnato il parere e, successivamente, il decreto assessoriale di giudizio negativo di compatibilità ambientale con motivi aggiunti.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale accoglie il ricorso, integrato dai motivi aggiunti, muovendo dall’interpretazione dell’art. 26, comma 2, d.lgs. n. 42/2004. La disposizione prevede la conclusione negativa della V.I.A. solo qualora risulti che il progetto non è in alcun modo compatibile con le esigenze di protezione dei beni culturali sui quali è destinato a incidere.

La tesi delle amministrazioni resistenti, fondata sulla valenza preclusiva del parere della Soprintendenza, non regge. L’effetto preclusivo assoluto presuppone il concorso di due condizioni: la tutela di beni culturali, e non di aree soggette a vincolo paesaggistico, e l’assoluta impossibilità di conciliare le esigenze di protezione con il progetto. Il Collegio richiama sul punto la propria precedente pronuncia TAR Sicilia, Catania, sez. I, n. 152 dell’11 gennaio 2024.

Nel caso di specie nessuna delle due condizioni è ravvisabile. Non si verte in tema di tutela di beni culturali, ma di aree solo potenzialmente connotate da valenza archeologica, riconducibili tutt’al più all’art. 142, comma 1, lett. m), d.lgs. n. 42/2004. Dalla motivazione del parere della Commissione non emerge alcuna assoluta inconciliabilità del progetto con le esigenze di tutela, risultando anzi la valutazione positiva per ogni altro aspetto.

Il difetto di motivazione è duplice. La Commissione si è limitata a richiamare la mera valenza ostativa del parere negativo della Soprintendenza, senza verificare la possibilità di rendere compatibile il progetto mediante le prescrizioni, precauzioni e cautele previste dagli artt. 12 e 152 d.lgs. n. 42/2004. Ha inoltre omesso di esplicitare una specifica e puntuale comparazione degli interessi pubblici e privati coinvolti.

I provvedimenti impugnati non potevano dunque fondare il rigetto dell’istanza sull’errata prospettata vincolatività dei pareri fino a quel momento resi. Il ricorso è accolto e gli atti vengono annullati. Le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza delle amministrazioni resistenti, condannate in solido.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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