Silenzio p.a. e cessazione materia del contendere per sopravvenuto provvedimento espresso (TAR Puglia n. 1186 del 16.11.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel rito avverso il silenzio della pubblica amministrazione, la sopravvenuta adozione del provvedimento espresso nel corso del giudizio soddisfa la pretesa sostanziale del ricorrente e determina la declaratoria di cessazione della materia del contendere. Il giudice amministrativo, accertata l’intervenuta conclusione del procedimento, non è tenuto ad esaminare la fondatezza dell’istanza originaria. La declaratoria consegue alla constatazione che l’interesse azionato ha trovato integrale soddisfazione. Sussistendo giusti motivi, le spese di giudizio possono essere compensate tra le parti.

Il Fatto

La società ricorrente esercita attività di pubblicità mediante affissioni dirette su propri impianti. Con più istanze del 22.12.2023 ha chiesto al Comune l’autorizzazione per l’occupazione del suolo pubblico e l’installazione di sette cartelli pubblicitari monofacciali di identiche dimensioni, collocati in diverse vie del centro abitato, ciascuno contraddistinto da autonomo codice pratica.

L’Amministrazione non ha fornito alcun riscontro alle domande. La società ha quindi proposto ricorso per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio e per la condanna del Comune all’adozione di un provvedimento espresso. Con memoria depositata l’11.11.2024 la ricorrente ha dichiarato che, in corso di causa, l’Amministrazione ha concluso i procedimenti, chiedendo la declaratoria di cessazione della materia del contendere e rinunciando alla rifusione delle spese.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva che la pretesa azionata dalla società risulta soddisfatta dall’intervenuta conclusione dei procedimenti da parte dell’Amministrazione. Il thema decidendum non investe più la fondatezza dell’istanza, ma la sola verifica dell’attualità dell’interesse alla decisione.

Il percorso argomentativo si fonda sull’art. 34, co. 5, cod. proc. amm., che disciplina gli effetti della sopravvenienza nel giudizio sul silenzio. Quando l’amministrazione provvede dopo la proposizione del ricorso, la materia del contendere viene meno per la sopravvenuta realizzazione dell’interesse sostanziale del ricorrente.

Il Collegio dà quindi atto della cessazione della materia del contendere, senza procedere all’esame nel merito dei motivi di ricorso. La declaratoria non presuppone una valutazione di legittimità dell’operato amministrativo, ma la sola constatazione dell’avvenuta emanazione del provvedimento richiesto.

Quanto alle spese, la decisione rileva l’esistenza di giusti motivi per disporne la compensazione integrale tra le parti. La scelta tiene conto della condotta processuale e della rinuncia espressa della ricorrente alla rifusione. Il dispositivo ordina infine che la sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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