Sostegno scolastico dovuto anche per l’handicap non grave (TAR Calabria n. 1186 del 22.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
Gli Uffici scolastici devono attribuire agli istituti tanti insegnanti di sostegno quante sono le ore oggetto delle proposte del dirigente scolastico, restando esperibile solo un potere correttivo fondato su riscontri oggettivi. Le proposte del G.L.O. devono avere un seguito anche in presenza di disabilità lievi o medie. Il particolare rigore apprestato per l’handicap grave non consente di sottovalutare automaticamente le esigenze di sostegno dei portatori di handicap non grave. La prevalenza assegnata alle ragioni di organizzazione e razionalizzazione della spesa integra violazione del diritto fondamentale all’istruzione e non residuano margini di discrezionalità, essendo doverosa l’assegnazione delle ore richieste, eventualmente mediante assunzione in deroga.

Il Fatto

I genitori responsabili di un minore con handicap non grave hanno impugnato davanti al TAR Calabria la nota con cui l’ATP di Catanzaro non ha assegnato all’istituto scolastico frequentato dal figlio le ore di sostegno previste dal G.L.O. e dal P.E.I. per l’anno scolastico 2023-2024. Hanno chiesto altresì l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato sull’istanza volta a ottenere l’immediato riconoscimento del diritto all’assegnazione dell’insegnante di sostegno per nove ore settimanali.

I ricorrenti hanno dedotto la violazione degli artt. 2, 3, 34 e 38 Cost. e della legge 5 febbraio 1992, n. 104, oltre all’eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, travisamento dei fatti e ingiustizia manifesta. Il Tribunale ha dapprima assicurato tutela cautelare, ordinando all’amministrazione di attribuire il necessario sostegno, e ha poi trattato la causa all’udienza pubblica.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove da un dato pacifico: la situazione di handicap dell’alunno, sebbene non grave, richiede il sostegno scolastico, così come indicato dal competente dirigente scolastico. La questione giuridica attiene all’uso che l’amministrazione ha fatto del proprio margine organizzativo nel respingere la richiesta.

Il TAR rileva che la mancata assegnazione non è frutto di una specifica analisi della vicenda né di un ragionevole contemperamento degli interessi, anche di finanza pubblica, in gioco. L’inerzia è stata giustificata soltanto osservando che la certificazione della disabilità non grave è successiva alla formazione dell’organico di diritto e che, ai sensi dell’art. 35, comma 7, legge n. 289/2002 e dell’art. 19 legge n. 15/2011, i posti e le ore in deroga possono essere autorizzati solo in presenza di handicap particolarmente gravi, richiamando l’art. 3, comma 3, legge n. 104/1992 e la Corte cost. n. 80/2010.

Il Tribunale aderisce invece all’orientamento del Consiglio di Stato (Cons. Stato, Sez. VI, n. 2023 del 2017): gli Uffici scolastici devono coprire tutte le ore oggetto delle proposte dei dirigenti, salva la possibilità di un potere meramente correttivo basato su riscontri oggettivi, e le proposte del G.L.O. devono avere un seguito anche in presenza di disabilità lievi o medie. Il tessuto ordinamentale, come interpretato dalla giurisprudenza amministrativa, appresta una tutela rafforzata per l’handicap grave, ma ciò non autorizza l’automatica sottovalutazione delle esigenze dei portatori di handicap non grave, che debbono parimenti trovare adeguata soddisfazione.

Nel caso concreto gli interessi del minore risultano sacrificati in forza di una ritenuta, automatica prevalenza delle ragioni di organizzazione e razionalizzazione della spesa, con conseguente violazione del diritto fondamentale all’istruzione. L’operato dell’amministrazione è pertanto illegittimo e non sussistono margini di discrezionalità, anche considerando che le difese si sono incentrate sul mero dato economico. Il ricorso è accolto e il Ministero è condannato ad assegnare il sostegno per le ore richieste dal dirigente, eventualmente provvedendo anche ad assunzione in deroga; le spese sono compensate in mancanza di attività processuali dopo la decisione cautelare.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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