Permesso per attesa occupazione, no al rinnovo oltre il termine massimo (TAR Lombardia n. 1579 del 03.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il lavoratore straniero che abbia già fruito del periodo massimo di permesso di soggiorno per attesa occupazione non può ottenerne il rinnovo quando difettino i requisiti reddituali minimi richiesti per la permanenza nel territorio nazionale. La mera promessa di assunzione, priva di un rapporto di lavoro instaurato, non integra i presupposti per il rilascio di un ulteriore titolo. L’Amministrazione valuta la capacità reddituale dell’interessato al momento dell’adozione del diniego, senza che gli accertamenti successivi, fino alla costituzione in giudizio, possano supplire alla carenza originaria dei presupposti.
Il Fatto
Il ricorrente, straniero in possesso di un permesso di soggiorno per attesa occupazione con validità dal 28.11.2018 al 27.11.2019, presentava istanza di rinnovo del medesimo titolo. Il Questore di Milano, con decreto prot. n. 0454769 del 09 dicembre 2021, notificato il 09.10.2022, rigettava la richiesta.
Avverso tale provvedimento il ricorrente proponeva ricorso davanti al TAR Lombardia, deducendo l’incolpevolezza della propria condizione di inoccupazione, l’assenza di legami con il Paese di origine e l’esistenza di una promessa di assunzione da parte di un’impresa. Si costituiva il Ministero dell’Interno, chiedendo la reiezione del ricorso. La causa veniva introitata per la decisione all’esito dell’udienza del 20 febbraio 2026.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dall’art. 22, comma 11, d.lgs. 286/1998, secondo cui il lavoratore straniero che perde il posto di lavoro può iscriversi nelle liste di collocamento per la residua validità del permesso e comunque per un periodo non inferiore a un anno. Decorso tale termine, trovano applicazione i requisiti reddituali di cui all’art. 29, comma 3, lettera b), d.lgs. 286/1998.
Nel caso concreto l’interessato aveva già fruito del periodo massimo di soggiorno in attesa di occupazione. Gli accertamenti di ufficio presso l’INPS e l’Agenzia delle Entrate avevano evidenziato una posizione ferma al 31 luglio 2018, con percezione di indennità di disoccupazione per soli due mesi. Tali risultanze non erano mai state smentite dal ricorrente.
La difesa del ricorrente si fondava essenzialmente su una promessa di assunzione. Il Tribunale osserva che una mera dichiarazione di disponibilità all’assunzione non può giustificare il rilascio di un ennesimo permesso per attesa occupazione, poiché non sostituisce l’accertamento dei requisiti reddituali minimi previsti dalla legge.
Il Collegio ribadisce che l’Amministrazione ha effettuato una valutazione complessiva delle prospettive lavorative ed economiche dell’interessato, fino al momento di conclusione del procedimento, e l’ha reiterata anche successivamente. Oggetto di valutazione è la situazione esistente al momento dell’emanazione del provvedimento impugnato, allorquando era pacifica la perdurante insufficienza dei redditi.
A fronte degli elementi fattuali accertati — insufficienza dei redditi, inesistenza di un’idonea attività lavorativa al momento del diniego — il provvedimento appare immune da vizi. Dalle stesse allegazioni del ricorrente emerge l’inesistenza di adeguati flussi reddituali. Il ricorso è pertanto respinto, con compensazione delle spese di lite in ragione delle peculiarità della controversia. Il Collegio dispone l’oscuramento delle generalità della parte ricorrente a tutela dei suoi diritti.
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Nota della Redazione
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