Ottemperanza al giudicato e rimborso delle terapie ABA: inammissibile la memoria tardiva dell’ASL (TAR Puglia n. 628 del 24.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il termine di quindici giorni liberi per il deposito di memorie e di documenti nel giudizio di ottemperanza, ex artt. 73 e 87, comma 3, cod. proc. amm., è perentorio: il deposito effettuato oltre tale scadenza è tardivo e comporta l’inutilizzabilità processuale degli atti e dei documenti tardivamente prodotti. Nel giudizio di ottemperanza, l’amministrazione che non dimostri di aver dato esecuzione al titolo giudiziale, né di aver erogato direttamente le prestazioni sanitarie prescritte, è tenuta al rimborso integrale dei costi sostenuti dal privato, comprovati da regolari fatture, senza che possano trovare ingresso contestazioni generiche sulla quantificazione del credito. La riserva di nomina del commissario ad acta e il diniego della penalità di mora, ex art. 114, comma quarto, lett. e), cod. proc. amm., completano il quadro dei rimedi esperibili in caso di persistente inadempimento.
Il Fatto
Con sentenza passata in giudicato, il Tribunale di Taranto – Sezione Lavoro aveva condannato l’ASL a erogare a favore del minore il trattamento con metodo ABA nella misura di sei ore settimanali e due ore mensili di consulenza a scuola, in via diretta o indiretta mediante rimborso totale dei costi, e al pagamento delle differenze tra quanto versato dai genitori per la terapia presso un centro privato e il contributo erogato. L’amministrazione, rimasta inerte nonostante i solleciti, non aveva provveduto né all’erogazione né al rimborso delle spese documentate. I genitori, in qualità di esercenti la potestà, agivano quindi dinnanzi al TAR per l’ottemperanza, chiedendo la condanna al pagamento delle somme maturate e l’erogazione del trattamento sanitario, con contestuale nomina di un commissario ad acta. Nel corso del giudizio, l’importo del credito veniva aggiornato a complessivi € 44.797,20, comprensivi dei costi per le terapie erogate fino a febbraio 2026.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente accolto l’eccezione di tardività sollevata dai ricorrenti avverso la memoria e la documentazione depositate dall’ASL il 23 marzo 2026 alle ore 18:25. Poiché la camera di consiglio era fissata per l’8 aprile 2026, il termine di venti giorni liberi per il deposito di documenti era scaduto il 18 marzo, mentre quello di quindici giorni liberi per le memorie era decorso il 23 marzo alle ore 12:00. Il deposito effettuato dall’amministrazione dopo tale orario è stato quindi dichiarato inutilizzabile, in applicazione del combinato disposto degli artt. 73 e 87, comma 3, cod. proc. amm., richiamando il precedente di cui alla sentenza Cons. Stato, Sez. VI, n. 4997 del 4 giugno 2024.
Nel merito, il ricorso è stato ritenuto fondato. La sentenza del giudice ordinario, notificata all’ASL e non impugnata, era passata in giudicato. L’amministrazione non aveva fornito alcun elemento per dimostrare l’avvenuta esecuzione del titolo, né aveva giustificato l’inadempimento. In particolare, non aveva provveduto al rimborso delle spese sopportate dai ricorrenti, nonostante la sentenza la condannasse espressamente, in caso di mancata erogazione diretta del trattamento, al rimborso dei costi sostenuti previa presentazione di idonea documentazione.
Quanto alle contestazioni dell’ASL sulla mancata prova delle spese, il Collegio le ha ritenute generiche e indimostrate, a fronte della produzione di regolari fatture rilasciate dall’ente che aveva erogato il trattamento, dalle quali risultavano la tipologia della terapia, la mensilità di riferimento, l’esborso e l’attestazione dell’avvenuto pagamento. Tali documenti sono stati considerati idonei a comprovare la sussistenza del credito azionato. L’amministrazione non aveva inoltre dimostrato di aver indirizzato i ricorrenti verso strutture pubbliche o convenzionate per l’erogazione diretta delle prestazioni.
Infine, il Collegio ha respinto l’eccezione basata sull’asserita validità annuale della prescrizione medica, rilevando che la stessa non indicava alcun limite temporale e precisava che la patologia risultava “stabilizzata”. Accolta l’azione di ottemperanza, l’ASL è stata condannata a corrispondere la somma di € 44.797,20, oltre interessi legali, entro il termine di sessanta giorni, con riserva di nomina del commissario ad acta in caso di persistente inadempimento. La richiesta di penalità di mora è stata respinta in considerazione delle difficoltà economiche dell’amministrazione e dei vincoli di bilancio. Le spese di lite sono state compensate per la soccombenza reciproca.
Nota della Redazione
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