Cessazione della materia del contendere dopo ricalcolo INPS pensione ex art 54 (Corte dei Conti Sez. giur. Toscana n. 11 del 24.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio pensionistico, il sopravvenuto riconoscimento da parte dell’INPS del diritto al ricalcolo del trattamento secondo l’art. 54 d.P.R. n. 1092/1973, con riliquidazione degli arretrati e adeguamento del rateo corrente, determina la cessazione della materia del contendere per difetto sopravvenuto di interesse alla decisione. La declaratoria consegue all’accertamento che l’Istituto ha integralmente soddisfatto la pretesa dedotta in giudizio. La compensazione delle spese è giustificata dal carattere recente dell’intervento legislativo e delle pronunce costituzionali che hanno definito la decorrenza del ricalcolo per i pensionamenti pregressi.

Il Fatto

Il ricorrente, già dipendente della Polizia penitenziaria dal 1985 al 2018, titolare di pensione calcolata con il sistema misto e con anzianità contributiva pari a quattordici anni e otto mesi al 31 dicembre 1995, ha convenuto in giudizio l’INPS — Gestione ex INPDAP chiedendo la riliquidazione del trattamento ai sensi dell’art. 54 d.P.R. n. 1092/1973. L’Istituto aveva applicato alla quota A della parte retributiva l’aliquota del 35 per cento prevista dall’art. 44 del medesimo d.P.R. per il personale civile, anziché quella del 44 per cento fissata dall’art. 54 per il personale militare.

A fondamento della pretesa il ricorrente ha dedotto di avere assunto servizio in data anteriore all’entrata in vigore della legge n. 395 del 15 dicembre 1990, di smilitarizzazione del Corpo, e di conservare pertanto lo status militare ai fini pensionistici. Ha chiesto il ricalcolo con aliquota pari al 2,445 per cento, con decorrenza dal 1° gennaio 2022, oltre arretrati, interessi e rivalutazione. L’INPS si è costituita chiedendo dichiararsi la cessazione della materia del contendere e la compensazione delle spese.

La Motivazione della Corte

La questione sottoposta al Giudice unico attiene all’applicazione dell’art. 54 d.P.R. n. 1092/1973 al personale della Polizia penitenziaria e alla decorrenza del conseguente ricalcolo. Il ricorrente fondava la pretesa sullo status militare acquisito all’atto dell’assunzione, anteriormente alla smilitarizzazione del Corpo.

Nel corso del giudizio l’INPS ha prodotto la determina con cui ha ricalcolato il trattamento, riliquidando gli arretrati con decorrenza dal 1° gennaio 2022 ed effetto dalla rata di ottobre 2023. Il ricalcolo è stato operato non già in base allo status militare invocato dal ricorrente, bensì in applicazione dell’art. 1, commi 101 e 102, della legge n. 234 del 30 dicembre 2021, che ha esteso ai dipendenti delle Forze di Polizia l’applicazione dell’art. 54 dalla data di entrata in vigore della legge stessa.

La difesa del ricorrente ha concordato sulla domanda principale, riscontrata sulla base del cedolino di ottobre, insistendo per la condanna alle spese. Il Giudice unico ha pertanto dichiarato la cessazione della materia del contendere, essendo venuto meno l’interesse alla pronuncia per effetto dell’integrale soddisfacimento della pretesa.

Quanto alle spese, la Corte le ha compensate. La decisione si fonda sul riconoscimento solo recente del diritto all’applicazione dell’art. 54 ai dipendenti della Polizia di Stato, intervenuto con la legge di bilancio per il 2022, e sul delinearsi solo nel corso del 2023 della corretta applicazione della disposizione per effetto delle pronunce della Corte costituzionale volte a definire la decorrenza del ricalcolo per i pensionamenti pregressi, segnatamente le sentenze nn. 33 del 28 febbraio 2023 e 36 del 6 marzo 2023.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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